Articolo 8 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 115/1987Depositata il 09/04/1987
In sede di giudizio di legittimita` costituzionale in via incidentale, una decisione additiva e` consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimita`, si` che la Corte in realta` proceda ad un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialita` interpretativa del contesto normativo in cui e` inserita la disposizione impugnata; quando, invece, si profili una pluralita` di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non e` ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore. - cfr. S.n. 109/1986, cui adde S.nn. 33/1986, 37/1986, 39/1986 168/1986, 211/1986, 237/1986 e 270/1986, nonche` S.n. 350/1985
Norme citate
- codice penale-Art. 8, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 115/1987Depositata il 09/04/1987
La massima, piu` volte affermata dalla Corte costituzionale, secondo cui il principio di eguaglianza implica che a situazioni diverse corrispondano trattamenti differenziati, si riferisce evidentemente a diversita` di situazioni giuridiche, e non certo a diversita` di situazioni di fatto, tanto piu` se occasionali.
Norme citate
- codice penale-Art. 8, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 65/1971Depositata il 30/03/1971
E' inammissibile una questione di costituzionalita' qualora l'accoglimento di essa procura solo effetti che nel processo a quo si siano gia' verificati, come quando si impugni una norma che subordini l'esercizio dell'azione penale ad una autorizzazione che, nella specie, sia gia' intervenuta.
Norme citate
- codice penale-Art. 8, comma 2
- codice penale-Art. 8, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 112
- legge-Art.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.