Pronuncia 115/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 90 cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 novembre 1982 dal Tribunale di Lanusei nel procedimento penale a carico di Puddu Mario, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.198 dell'anno 1983; 2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1984 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Agostini Celso, iscritta al n.1019 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34-bis dell'anno 1985; 3) ordinanza emessa il 28 settembre 1984 dal Tribunale di Lanusei nel procedimento penale a carico di Deidda Cesare, iscritta al n. 1219 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71-bis dell'anno 1985; 4) ordinanza emessa il 6 marzo 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ricci Quirino ed altri, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 prima s.s. dell'anno 1986; 5) ordinanza emessa il 24 febbraio 1986 dal Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Patelli Gianfranco, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima s.s. dell'anno 1986; 6) ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Miano Giuseppe ed altro, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima s.s. dell'anno 1986; 7) Ordinanza emessa l'8 aprile 1986 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Micci Andrea, iscritta al n. 421 del registro ord.1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima s.s. dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen. sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli art.li 3 e 25 Cost., con le ordinanze 18 dicembre 1985 (n. 420/1986) e 8 aprile 1986 (n. 421/1986); nonché dal Pretore di Ferrara, in riferimento al solo art. 3 Cost., con ord. 24 febbraio 1986 (n. 418/1986); dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli art.li 81, secondo co. cod. pen. e 90 cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Lanusei, in riferimento all'art. 3 Cost., con ord. 26 novembre 1982 (n. 230/1983); dal tribunale di Sondrio, nei confronti del solo art. 81, secondo co., cod. pen., con ord. 13 gennaio 1984 (n. 1019/1984) in riferimento all'art. 3 Cost.; dalla Corte di Cassazione, con ord. 6 marzo 1985 (n. 364/1986), sempre nei confronti del solo art. 81, secondo co., cod. pen. e con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 27 marzo 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Thu Apr 09 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 115/87 A. REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E REATO DA GIUDICARE - POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL GIUDIZIO DI CONTINUAZIONE NEL CASO IN CUI IL PRIMO SIA MENO GRAVE DEL SECONDO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile la questione incidentale di legittimita` costituzionale motivata, in punto di non manifesta infondatezza, esclusivamente 'per relationem' (con rinvio ad altra precedente ordinanza), e, in punto di rilevanza, in via astratta ed ipotetica, senza che risulti accertata l'effettiva sussistenza del requisito nel caso concreto. (Inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. e relativa all'art. 81, comma secondo, cod.pen., nella parte in cui non consente di effettuare il giudizio di continuazione tra reati meno gravi, per i quali sia intervenuta condanna passata in giudicato, e reati piu` gravi in corso di giudizio).

SENT. 115/87 B. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRONUNCE "ADDITIVE" - POSSIBILITA' - LIMITI.

In sede di giudizio di legittimita` costituzionale in via incidentale, una decisione additiva e` consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimita`, si` che la Corte in realta` proceda ad un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialita` interpretativa del contesto normativo in cui e` inserita la disposizione impugnata; quando, invece, si profili una pluralita` di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non e` ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore. - cfr. S.n. 109/1986, cui adde S.nn. 33/1986, 37/1986, 39/1986 168/1986, 211/1986, 237/1986 e 270/1986, nonche` S.n. 350/1985

SENT. 115/87 C. REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E REATO DA GIUDICARE - POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL GIUDIZIO DI CONTINUAZIONE NEL CASO IN CUI IL PRIMO SIA MENO GRAVE DEL SECONDO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

L' esclusione della possibilita` di effettuare il giudizio di continuazione tra reati giudicati e reati da giudicare nel caso in cui i primi siano meno gravi dei secondi, determina un'evidente disparita` di trattamento - a parita` di situazioni sostanziali - rispetto alle ipotesi in cui per tutti i reati si proceda in unico giudizio, ovvero in cui oggetto del giudizio ancora in corso sia il reato meno grave; essa si risolve, altresi`, in violazione del principio di legalita` in quanto, in dipendenza di evenienze meramente processuali, impedisce l'applicazione del piu` favorevole cumulo "giuridico" delle pene previsto per le fattispecie di reato continuato. Non e`, tuttavia, consentita alla Corte costituzionale una pronuncia "additiva" di incostituzionalita`, non sussistendo, nella specie, un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma un'ampia alternativa di possibili soluzioni adeguatrici. Cio`, peraltro, lungi dall'escludere, conforta la legittimita` costituzionale di possibili soluzioni sul piano interpretativo da parte del giudice ordinario, tenuto conto che l'intangibilita` del giudicato (art. 90 cod.pen.) - tendenzialmente ispirata al 'favor rei' - non puo` risolversi in sacrificio del diritto dell'imputato, e che essa non puo` comportare il superamento dei limiti complessivi di pena stabiliti dalla legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., e relativa agli artt. 81, comma secondo, cod.pen., e 90 cod.proc.pen.,ovvero al solo art. 81 cit., nella parte in cui escludono - secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale - la possibilita` di effettuare il giudizio di continuazione tra reati meno gravi, la cui condanna sia passata in giudicato, e reati piu` gravi in corso di giudizio).

Norme citate

SENT. 115/87 D. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO E LIMITI - TRATTAMENTI DIFFERENZIATI PER SITUAZIONI DIVERSE - DIVERSITA' DI SITUAZIONI DI FATTO - INAPPLICABILITA' DEL CRITERIO.

La massima, piu` volte affermata dalla Corte costituzionale, secondo cui il principio di eguaglianza implica che a situazioni diverse corrispondano trattamenti differenziati, si riferisce evidentemente a diversita` di situazioni giuridiche, e non certo a diversita` di situazioni di fatto, tanto piu` se occasionali.