Articolo 640 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 272/1997Depositata il 25/07/1997
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, comma 2, cod. pen. mil. pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen., in quanto - posto che compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non e che le relative valutazioni di politica criminale non possono essere indicate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione; che la natura eccezionale dell'istituto stesso dell'amnistia, che comporta una deroga temporanea al principio dell'eguale efficacia per tutti delle norme penali, fondata su ragioni che devono essere esse stesse eccezionali, fa si' che le scelte del legislatore circa i reati rispetto ai quali il beneficio viene concesso non possano essere sindacate alla luce di un semplice confronto tra fattispecie fondato sulla rispettiva gravita' in astratto, quale espressa dalla commisurazione delle pene previste, ben potendosi ammettere che anche considerazioni legate alla diversita' dei beni giuridici tutelati, a situazioni di fatto, alla diffusione dei vari reati, all'allarme sociale che essi suscitano, possano guidare il legislatore nella scelta del criterio di delimitazione dei reati amnistiabili; che, in presenza di una legittima decisione di concessione dell'amnistia, il principio di eguaglianza puo' operare solo all'interno dell'area circoscritta dalla scelta derogatoria del legislatore, impedendo, nell'ambito di tale area, discriminazioni puramente arbitrarie non riconducibili ad alcuna "ratio" apprezzabile; e che, pertanto, l'irragionevolezza di una esclusione puo' essere affermata solo in esito ad un rigoroso scrutinio che consenta di negare l'esistenza di ragioni giustificatrici di essa - non si ravvisa alcuna "ratio" giustificativa della denunciata discriminazione, ai fini della concessione della amnistia, fra truffa aggravata (art. 640, comma 2, cod. pen.) e truffa militare aggravata (art 234 cod. mil. pace), considerando che tra i due reati sussiste una "sostanziale identita'". - Sent. nn. 175/1971, 4/1974, 214/1975, 59/1980, 436/1987; ord. n. 481/1991. red.: S. Di Palma
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1
- codice penale militare di pace-Art. 234, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 1
- codice penale-Art. 640, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 135/1993Depositata il 01/04/1993
La natura privatistica che caratterizza l'attivita' del credito non puo' ritenersi in se' idonea ad escludere la qualita' pubblica dell'ente che la esercita, ove tale qualita' risalti, come nella specie, ai fini di una piu' penetrante tutela che l'ordinamento appresta quando gli interessi generali di cui l'ente e' portatore sono offesi dal reato. La disparita' di trattamento sanzionatorio tra l'operatore bancario che risponde di truffa ai danni dell'istituto di credito privato (art. 640, primo comma, cod.pen.) e quello che ha commesso la stessa condotta ai danni dell'ente creditizio pubblico, sanzionata piu' severamente a norma dell'art. 640, secondo comma, cod.pen., trova quindi giustificazione nella diversa qualita' non dei soggetti attivi, ma delle parti offese dal delitto di truffa. Infatti, anche nella ipotesi in cui il reato sia commesso da un "estraneo" all'azienda, identico permane il trattamento sanzionatorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 640, secondo comma, cod.pen.). - Sulla inapplicabilita' nei confronti dei dipendenti delle aziende di credito di diritto pubblico in quanto, quando esercitano detta attivita', non esercitano una pubblica funzione amministrativa, delle norme previste dal Capo I^ del Titolo Secondo del codice penale, v. sentenza n. 309/1988.
Norme citate
- codice penale-Art. 640, comma 2
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.