Pronuncia 272/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1996 dal tribunale militare di Padova, nel pro-cedimento penale a carico di La Gioia Domenico, iscritta al n. 1281 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale; Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Fri Jul 25 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 272/97 A. AMNISTIA E INDULTO - REATO DI TRUFFA MILITARE AGGRAVATA - OMESSA INCLUSIONE TRA I REATI AMNISTIABILI ASSIEME AL REATO COMUNE DI TRUFFA AGGRAVATA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, comma 2, cod. pen. mil. pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen., in quanto - posto che compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non e che le relative valutazioni di politica criminale non possono essere indicate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione; che la natura eccezionale dell'istituto stesso dell'amnistia, che comporta una deroga temporanea al principio dell'eguale efficacia per tutti delle norme penali, fondata su ragioni che devono essere esse stesse eccezionali, fa si' che le scelte del legislatore circa i reati rispetto ai quali il beneficio viene concesso non possano essere sindacate alla luce di un semplice confronto tra fattispecie fondato sulla rispettiva gravita' in astratto, quale espressa dalla commisurazione delle pene previste, ben potendosi ammettere che anche considerazioni legate alla diversita' dei beni giuridici tutelati, a situazioni di fatto, alla diffusione dei vari reati, all'allarme sociale che essi suscitano, possano guidare il legislatore nella scelta del criterio di delimitazione dei reati amnistiabili; che, in presenza di una legittima decisione di concessione dell'amnistia, il principio di eguaglianza puo' operare solo all'interno dell'area circoscritta dalla scelta derogatoria del legislatore, impedendo, nell'ambito di tale area, discriminazioni puramente arbitrarie non riconducibili ad alcuna "ratio" apprezzabile; e che, pertanto, l'irragionevolezza di una esclusione puo' essere affermata solo in esito ad un rigoroso scrutinio che consenta di negare l'esistenza di ragioni giustificatrici di essa - non si ravvisa alcuna "ratio" giustificativa della denunciata discriminazione, ai fini della concessione della amnistia, fra truffa aggravata (art. 640, comma 2, cod. pen.) e truffa militare aggravata (art 234 cod. mil. pace), considerando che tra i due reati sussiste una "sostanziale identita'". - Sent. nn. 175/1971, 4/1974, 214/1975, 59/1980, 436/1987; ord. n. 481/1991. red.: S. Di Palma

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1
  • codice penale militare di pace-Art. 234, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 1
  • codice penale-Art. 640, comma 2

Parametri costituzionali

SENT. 272/97 B. AMNISTIA E INDULTO - REATO DI TRUFFA MILITARE AGGRAVATA - OMESSA INCLUSIONE TRA I REATI AMNISTIABILI ASSIEME AL REATO COMUNE DI TRUFFA AGGRAVATA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "CONSEGUENZIALE".

In applicazione dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della l. 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, comma 2, cod. pen. mil. pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen. (cfr. massima A). red.: S. Di Palma

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1

Parametri costituzionali