Articolo 734 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 210/1972Depositata il 30/12/1972
L'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6, con lo stabilire la protezione della flora spontanea alpina e col vietare atti valutati come produttivi di distruzione o alterazione del suo carattere di bellezza naturale, riportandosi alle sanzioni previste dal codice penale, non ha creato una nuova fattispecie di reato in aggiunta a quella prevista dall'art. 734, ma ha individuato una serie di comportamenti che in essa rientrano, specificando il contenuto precettivo della norma, in relazione a quella speciale protezione a cui essa stessa rinvia. Inoltre, cosi' operando, il legislatore regionale non ha invaso il campo di apprezzamenti riservati al potere giurisdizionale, come lamenta l'ordinanza, giacche' al potere giurisdizionale appartiene l'applicazione della norma completa nel suo contenuto.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta-Art. 12
- codice penale-Art. 734
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.