Pronuncia 210/1972
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6 (norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta), promossi con quattro ordinanze emesse il 27 novembre 1970 dal pretore di Aosta nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ciolino Giuseppe, Politano Francesco ed altro, Semenzin Luigi e Conte Giovanni ed altri, iscritte ai nn. 23, 24, 25 e 26 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971 e nel Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta n. 2 del 27 febbraio 1971. Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1972 la relazione del Presidente Giuseppe Chiarelli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6 (Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Giuseppe Chiarelli
Data deposito: Sat Dec 30 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CHIARELLI
Massime
SENT. 210/72 A. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI PENALI - ESCLUSIONE - RISERVA ALLO STATO - RAPPORTI TRA LEGGI REGIONALI E LEGGI PENALI STATALI.
Parametri costituzionali
SENT. 210/72 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - BELLEZZE NATURALI - PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE - LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 1956, N. 6, ART. 12 - SANZIONI PER I CONTRAVVENTORI - RICHIAMO AL CODICE PENALE - NON CREA UNA NUOVA FATTISPECIE DI REATO, MA INDIVIDUA UNA SERIE DI COMPORTAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PREVISIONE DELL'ARTICOLO 734 DI QUELLO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DELLA LEGISLAZIONE PENALE ALLO STATO NE' GLI ARTT. 3, 5 E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta-Art. 12
- codice penale-Art. 734