Pronuncia 210/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6 (norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta), promossi con quattro ordinanze emesse il 27 novembre 1970 dal pretore di Aosta nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ciolino Giuseppe, Politano Francesco ed altro, Semenzin Luigi e Conte Giovanni ed altri, iscritte ai nn. 23, 24, 25 e 26 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971 e nel Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta n. 2 del 27 febbraio 1971. Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1972 la relazione del Presidente Giuseppe Chiarelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6 (Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giuseppe Chiarelli

Data deposito: Sat Dec 30 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 210/72 A. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI PENALI - ESCLUSIONE - RISERVA ALLO STATO - RAPPORTI TRA LEGGI REGIONALI E LEGGI PENALI STATALI.

Il principio della riserva penale dello Stato non richiede che questo intervenga di volta in volta sulla produzione legislativa regionale per integrarla, ove occorra, con la disciplina penale; il che, oltre tutto, renderebbe inoperante la legge regionale fino all'emanazione della legge statale. Il principio, invece, e' osservato quando la Regione, nel regolare una materia di sua competenza, rimanda alla preesistente disciplina penale statale ad essa applicabile. In tal modo l'autonomia legislativa attribuita dalla costituzione alle regioni si armonizza col principio dell'unita' dello Stato, nel suo aspetto di unita' dell'ordinamento penale, e col principio dell'eguaglianza dei cittadini, ed e' ottemperato il principio della irretroattivita' della legge penale, giacche' la legge regionale, nel richiamarsi alla norma statale, disponendo per il futuro non attribuisce a questa alcuna efficacia retroattiva. Ne' gli accennati principi escludono che la legge regionale possa richiamare una norma penale in bianco, la quale, come e' proprio della sua natura, sara' applicabile in quanto integrata nella sua parte precettiva.

SENT. 210/72 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - BELLEZZE NATURALI - PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE - LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 1956, N. 6, ART. 12 - SANZIONI PER I CONTRAVVENTORI - RICHIAMO AL CODICE PENALE - NON CREA UNA NUOVA FATTISPECIE DI REATO, MA INDIVIDUA UNA SERIE DI COMPORTAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PREVISIONE DELL'ARTICOLO 734 DI QUELLO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DELLA LEGISLAZIONE PENALE ALLO STATO NE' GLI ARTT. 3, 5 E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6, con lo stabilire la protezione della flora spontanea alpina e col vietare atti valutati come produttivi di distruzione o alterazione del suo carattere di bellezza naturale, riportandosi alle sanzioni previste dal codice penale, non ha creato una nuova fattispecie di reato in aggiunta a quella prevista dall'art. 734, ma ha individuato una serie di comportamenti che in essa rientrano, specificando il contenuto precettivo della norma, in relazione a quella speciale protezione a cui essa stessa rinvia. Inoltre, cosi' operando, il legislatore regionale non ha invaso il campo di apprezzamenti riservati al potere giurisdizionale, come lamenta l'ordinanza, giacche' al potere giurisdizionale appartiene l'applicazione della norma completa nel suo contenuto.

Norme citate