Articolo 318 - CODICE PENALE
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(Corruzione per l'esercizio della funzione).
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione ((da tre a otto anni)).
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