Articolo 610 - CODICE PENALE
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(Violenza privata)
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
((Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.))
(36) (91) (96) (107) (125) (233)
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