Articolo 160 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 65/2008Depositata il 14/03/2008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non include l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. fra gli atti interruttivi della prescrizione. Il rimettente chiede una pronuncia additiva in malam partem che esorbita dai poteri della Corte, alla quale il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. inibisce tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quelle esistenti a casi non previsti, quanto di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali rientrano quelli relativi alla disciplina della prescrizione. - Sulla riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost., v., citata, sentenza n. 394/2006. - Sull'introduzione di nuove ipotesi di interruzione della prescrizione v., citate, ordinanze n. 245/1999, n. 412/1998, n. 178/1997, n. 315/1996, n. 144/1994, n. 193 e n. 188/1993.
Norme citate
- codice penale-Art. 160
- legge-Art. 6
Parametri costituzionali
Pronuncia 452/1999Depositata il 17/12/1999
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 cod. pen., nella parte in cui - secondo diritto vivente - prevede che il corso della prescrizione e' interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, anziche' dalla notificazione del decreto stesso. Infatti, l'art. 3 Cost. si rivela non correttamente evocato, sia perche' il potere attribuito al p.m. di emettere nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio - che e' funzionale soprattutto al sollecito esercizio, da parte dell'imputato, della facolta' di richiedere, a norma dell'art. 555, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., uno dei riti semplificati - non determina alcuna violazione della parita' delle parti, rappresentando il decreto di citazione a giudizio uno degli strumenti attraverso i quali il p. m. esercita l'azione penale a norma dell'art. 405 stesso codice, senza che possa riscontrarsi diseguaglianza di sorta in relazione al momento ritenuto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, una volta che l'atto risulti perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e si configuri, quindi, come vera e propria 'vocatio in iudicium'; sia perche' l'addotta diseguaglianza (tra p.m. e parte privata) e' coessenziale alla tipologia dell'atto, cui la legge riconosce l'effetto interruttivo della prescrizione. Inoltre, deve escludersi ogni violazione del diritto di difesa, non soltanto perche' non puo' assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di "aspettativa" dell'imputato al maturarsi della prescrizione, ma anche perche' la conoscibilita' effettiva dell'atto interruttivo non rappresenta condizione per il dispiegarsi delle possibilita' difensive, attenendo la causa estintiva del reato alle conseguenze derivanti dal decorso del tempo, e il diritto di difesa alla possibilita' di contestare il contenuto dell'accusa, non preclusa all'imputato dal decorso dell'effetto interruttivo di tale causa estintiva dalla emissione, anziche' dalla notificazione, del decreto di citazione a giudizio. Infine, non risulta pertinente il richiamo all'art. 6, comma 3, lett. b), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sia per la ricordata natura "sollecitatoria" dell'attribuzione al p.m. del potere di emettere il decreto di citazione a giudizio, sia perche', in ogni caso, all'atto della notificazione, l'imputato e la sua difesa sono posti in grado di avvedersi dell'insussistenza della causa estintiva e non e' certamente la notificazione dell'atto ad incidere sulla pronta definizione del processo.
Norme citate
- codice penale-Art. 160
Parametri costituzionali
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
Pronuncia 245/1999Depositata il 17/06/1999
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato - al pari dell'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero - l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Come la Corte ha gia' affermato nel decidere, anche di recente, identiche questioni, e senza che nell'attuale ordinanza di rimessione vengano addotti validi argomenti in contrario, il principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost. non le consente infatti di adottare pronunce additive del tipo richiesto dal giudice 'a quo'. - Nello stesso senso, da ultimo, O. nn. 178/1997 e 412/1998.
Norme citate
- codice penale-Art. 160, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 412/1998Depositata il 16/12/1998
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 160, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede che interrompano il corso della prescrizione l'ordinanza del G.I.P. presso la pretura circondariale con la quale si respinga la richiesta di archiviazione e si restituiscano gli atti al p.m. per il compimento di nuove investigazioni, ovvero l'interrogatorio reso davanti alla p.g. su delega del p.m., sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 77, 109 e 112 Cost., in quanto e' inibita alla Corte l'adozione di pronunce additive del tipo richiesto dai giudici 'a quibus', ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost.. - O. n. 178/1997. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice penale-Art. 160, comma 2
Pronuncia 184/1998Depositata il 20/05/1998
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che la Corte si e' gia' pronunziata su una questione identica a quella in esame, con l'ordinanza n. 155 del 1997, nella quale ha precisato che l'art. 555, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., prevede, fra i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore, la data e la sottoscrizione, non solo del pubblico ministero, ma anche dell'ausiliario che lo assiste; e considerato che, essendo volta la sottoscrizione di quest'ultimo a certificare l'autenticita' dell'atto <<anche riguardo alla data>>, e' soltanto con essa che l'atto medesimo puo' dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette - nella specie, il giudice rimettente ha omesso di precisare se la sottoscrizione dell'ausiliario sia intervenuta prima o dopo lo spirare del termine di prescrizione, in tal modo rendendo l'atto introduttivo del giudizio di costituzionalita' primo di motivazione in ordine all'indispensabile requisito della rilevanza. red.: G. Leo
Norme citate
- codice penale-Art. 160
Parametri costituzionali
Pronuncia 178/1997Depositata il 13/06/1997
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' nella specie richiede una pronuncia additiva in materia penale - volta ad integrare la serie degli atti che l'art. 160 cod. pen. enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso delle prescrizioni - la quale palesemente fuoriesce dai poteri spettanti alla Corte, ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost. - Cfr. O. n. 114/1983 ed altresi', piu' di recente, O. n. 315/1996. red.: G. Leo
Norme citate
- codice penale-Art. 160
Parametri costituzionali
Pronuncia 155/1997Depositata il 29/05/1997
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Peraltro, essendosi gia' verificata - come del resto lo stesso giudice 'a quo' sottolinea - la prescrizione triennale del reato contravvenzionale per il quale si procede alla data in cui l'ausiliario che assiste il pubblico ministero appone la propria sottoscrizione al decreto di citazione a giudizio, la questione si appalesa manifestamente irrilevante agli effetti della decisione che il rimettente e' chiamato ad adottare. red.: G. Leo
Norme citate
- codice penale-Art. 160
Parametri costituzionali
Pronuncia 315/1996Depositata il 25/07/1996
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 160 c.p., nella parte in cui non prevede fra le cause interruttive della prescrizione la richiesta di emissione del decreto penale formulata dal pubblico ministero, in quanto volta ad ottenere una pronuncia additiva in materia penale che esorbita dai poteri della Corte costituzionale, in contrasto con il principio di legalita' stabilito dall'art. 25 della Costituzione. - V. O. nn. 188/1993, 193/1993, 391/1993, 489/1993 e 144/1994. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice penale-Art. 160
Parametri costituzionali
Pronuncia 144/1994Depositata il 13/04/1994
Il principio di legalita' sancito, in materia penale, dall'art. 25 Cost. non consente alla Corte costituzionale di pronunciare una sentenza additiva volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 cod. pen. enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., per la mancata previsione, nell'art. 160 cod. pen., tra gli atti suddetti, della richiesta di emissione del decreto penale di condanna). - V., ex plurimis e da ultimo, O. n. 489/1993. red.: S.P.
Norme citate
- codice penale-Art. 160, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 489/1993Depositata il 30/12/1993
Manifesta inammissibilita' della questione, richiedendosi alla Corte una pronuncia additiva non consentita (ex art. 25 Cost.) in quanto volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione. In senso conforme, v. O. nn. 188/1993, 193/1993 e 391/1993.
Norme citate
- codice penale-Art. 160, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.