Articolo 628 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 35/2025Depositata il 24/03/2025
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale ? sollevata dal GUP del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. ? dell?art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il reato di rapina impropria possa essere diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell?azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Successivamente all? ordinanza di rimessione, la sentenza n. 86 del 2024, in accoglimento di questioni analoghe, ha dichiarato l?illegittimità costituzionale in parte qua del secondo comma dell?art. 628 cod. pen., attinente alla rapina impropria ? e, in via consequenziale, del suo primo comma, inerente alla rapina propria ? nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti: S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 24/2024 - mass. 45976; O. 11/2024 - mass. 45975; O. 213/2023 - mass. 45874; O. 86/2023 - mass. 45496).
Norme citate
- codice penale-Art. 628
Parametri costituzionali
Pronuncia 217/2023Depositata il 11/12/2023
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale ? sollevate dal Tribunale di Torino, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. e per asserita irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato di differente disvalore e violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena ? dell?art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza dell?attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, n. 3-bis), del medesimo articolo. La disposizione censurata, nel precludere al giudice di ritenere equivalenti o prevalenti tutte le circostanze attenuanti diverse dalla minore età rispetto alle aggravanti ivi espressamente elencate, tra cui quella, rilevante nella specie, dell?aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora, prevede al tempo stesso che le relative diminuzioni siano operate sulla pena già aumentata per effetto dell?applicazione delle aggravanti. Diversamente, quindi, dal divieto oggetto della sentenza n. 73 del 2020, richiamata dal rimettente, la preclusione in esame non determina una totale ?neutralizzazione? dell?attenuante del vizio parziale di mente, di cui il giudice dovrà comunque tenere conto ai fini della commisurazione della sanzione, secondo il previsto meccanismo di calcolo. Il che consente di escludere, nel caso in esame, la fondatezza delle censure proposte sotto i profili dell?irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore soggettivo differente ? e segnatamente del fatto commesso da persona in condizioni di normalità psichica, da un lato, e da persona affetta da vizio parziale di mente, dall?altro ? e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena. (Precedenti: S. 197/23 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 259/2021 - mass. 44434; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 251/2012 - mass. 36711).
Norme citate
- codice penale-Art. 628, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 217/2023Depositata il 11/12/2023
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l?art. 3 Cost., l?art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall?art. 89 cod. pen., allorché concorra con l?aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. prima pen. ? che prevede un generale divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti diverse dalla minore età rispetto a talune aggravanti, tra cui quella, rilevante nella specie, dell?aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora ? viola il principio di eguaglianza in quanto introduce una deroga in favore dei soli condannati minorenni e non anche degli imputati affetti da vizio parziale di mente. La ridotta rimproverabilità e colpevolezza, che è alla base dell?eccezione prevista dal legislatore per la minore età, non può infatti non essere affermata anche con riferimento a chi abbia agito trovandosi in uno stato di mente tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. Identica è, del resto, la conseguenza sulla commisurazione della sanzione collegata alle due situazioni poste a raffronto ? equiparate a vari altri fini nell?ordinamento penale ? e la ratio delle due diminuenti. Un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige pertanto che l?esclusione prevista per il minorenne si estenda anche alla posizione degli imputati affetti da vizio parziale di mente, rispetto ai quali, anzi, le ragioni dell?attenuazione di pena valgono a fortiori, dal momento che la notevole riduzione della capacità di intendere e di volere della persona è in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso da parte del giudice, mentre per il minorenne la minore colpevolezza è presunta in via generale dal legislatore. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45845; S. 98/2023 - mass. 45647; S. 2/2022 - mass. 44463, 44465; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 168/1994 - mass. 20539, 20541, 20542).
Norme citate
- codice penale-Art. 628, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 260/2022Depositata il 20/12/2022
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l'impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all'ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». La scelta del legislatore di unificare la punizione delle due ipotesi di rapina impropria a dolo di possesso e a dolo di impunità in reato complesso, equiparandone il trattamento sanzionatorio, non è irragionevole. A prescindere, infatti, dalla circostanza che l'agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia per consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure - nella prospettiva del rimettente - al solo scopo di procurarsi l'impunità, entrambe le fattispecie sono connotate (come la rapina propria) da una contestuale duplice aggressione al patrimonio e alla persona altrui. Di qui anche l'eterogeneità del tertium evocato dal rimettente - il reato teleologicamente aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. - per il quale invece non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l'impunità. Neppure sussiste una diversità sul piano dell'intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d'impeto, e avere invece carattere programmatico. ( Precedente: S. 190/2020 - mass. 43265 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 628, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 111/2021Depositata il 27/05/2021
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., in quanto prevede per il reato di rapina impropria la stessa pena stabilita per quello di rapina propria, di cui al primo comma dello stesso articolo. L'ordinanza di rimessione non prospettata argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla sopravvenuta sentenza n. 190 del 2020, che ha dichiarato non fondate questioni analoghe, sollevate dallo stesso rimettente, sul rilievo che entrambi i reati condividono il tratto essenziale del ricorso alla violenza o minaccia in un contesto attuale di aggressione patrimoniale e che la pur severa previsione edittale della rapina impropria non è disallineata rispetto a fattispecie omologhe, né connotata da anomalia o sintomi di intrinseca irragionevolezza. Va peraltro ribadita la necessità che il legislatore riconsideri l'assetto dei delitti contro il patrimonio, per i quali la pressione punitiva è divenuta assai rilevante, anche alla luce della protezione penale attualmente assicurata a beni diversi. ( Precedente specifico citato: sentenze n. 190 del 2020 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 628, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 190/2020Depositata il 31/07/2020
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. La richiesta è motivata esclusivamente con argomenti di merito, volti a negare l'irragionevolezza della disposizione censurata o il difetto di proporzionalità della relativa sanzione edittale.
Norme citate
- codice penale-Art. 628, comma 2
Pronuncia 190/2020Depositata il 31/07/2020
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 CDFUE, dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., il quale, per il reato di rapina c.d. impropria, commina le stesse pene previste, al primo comma, per la rapina c.d. propria. Le norme sovranazionali, tra cui quella indicata, come da tempo chiarito anche da un costante orientamento della Corte GUE, possono essere evocate nel giudizio di legittimità costituzionale solo a condizione che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. Al contrario, l'ordinanza di rimessione non contiene i riferimenti appena indicati. ( Precedente citato: sentenza n. 80 del 2011 ). Il rimettente è chiamato a dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad attuare il diritto dell'Unione. In mancanza, la prospettazione dei motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata e il parametro costituzionale risulta generica, con conseguente inammissibilità della relativa questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2019, n. 37 del 2019, n. 194 del 2018, n. 111 del 2017 e n. 63 del 2016 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 628, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 49
Pronuncia 190/2020Depositata il 31/07/2020
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. Le due condotte non rivelano necessariamente differenze in termini di capacità criminale del soggetto agente, essendo entrambe consapevoli e volontarie, nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale, poiché - ferma restando la voluta compresenza di un'aggressione al patrimonio e di un'aggressione alla persona - in entrambe possono riscontrarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto. Inoltre, seppure non è perfetta la sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato, la parificazione del trattamento sanzionatorio non è qualificabile come frutto di irragionevolezza manifesta, la sola che giustificherebbe l'intervento ablativo richiesto. Infatti, la fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) è dato dal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di luogo - di una aggressione patrimoniale, che lo giustifica quale reato complesso, per cui si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, alla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente. Inoltre, il connotato di immediatezza della violenza determina la "specialità" del trattamento sostanziale e processuale tra la rapina impropria e i furti seguiti da violenza o minaccia. Quanto alle altre censure, poiché l'impianto generale delle questioni sollevate è essenzialmente retto da una logica comparativa, ne consegue che, una volta stabilita la non fondatezza dei rilievi direttamente riferiti ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, la medesima conclusione va estesa alle questioni sollevate in riferimento ai principi di necessaria offensività e di proporzionalità delle pene, tenendo anche conto che il rapido e marcato incremento dei valori edittali per la rapina impropria si inserisce nel quadro di una complessiva, e severa, strategia di contrasto alle aggressioni patrimoniali segnate da violenza o minaccia. Sebbene, considerata in un simile contesto, manca nella disposizione censurata quel connotato di anomalia che avrebbe potuto rappresentare il sintomo di una irragionevolezza intrinseca della pena, tuttavia va rilevato che la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante. Essa richiede perciò attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019, n. 155 del 2019, n. 115 del 2019, n. 112 del 2019, n. 88 del 2019 e n. 40 del 2019; ordinanza n. 66 del 2020 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 628, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 217/1986Depositata il 24/07/1986
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 628, comma primo, cod.pen. - denunciato nella parte in cui, per il reato di rapina, commina una pena pecuniaria maggiore nel minimo e nel massimo edittale di quella prevista dal terzo comma dello stesso art. 628 per l'ipotesi di rapina aggravata, con riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto l'ordinanza che solleva detta questione ha omesso di motivarne la rilevanza nel giudizio a quo.
Norme citate
- codice penale-Art. 628, comma 1
Parametri costituzionali
⚖️Casi giudiziari famosi collegati a questo articolo
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.