Pronuncia 217/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1985 dal Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di Calderan Bruna, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/1 s.s. dell'anno 1986. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che il Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma primo, del codice penale nella parte in cui commina una pena pecuniaria maggiore nel minimo e nel massimo edittale di quella prevista dal terzo comma dello stesso art. 628 per l'ipotesi di rapina aggravata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Considerato che nell'ordinanza in esame manca ogni riferimento alla fattispecie concreta in cui la questione è sorta, così risultando violato l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma primo, del codice penale, promossa dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Thu Jul 24 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: LA PERGOLA

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 217/86. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - RAPINA - SEMPLICE E AGGRAVATA - PENE PECUNIARIE - PREVISTA ENTITA' - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 628, comma primo, cod.pen. - denunciato nella parte in cui, per il reato di rapina, commina una pena pecuniaria maggiore nel minimo e nel massimo edittale di quella prevista dal terzo comma dello stesso art. 628 per l'ipotesi di rapina aggravata, con riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto l'ordinanza che solleva detta questione ha omesso di motivarne la rilevanza nel giudizio a quo.

Parametri costituzionali