Articolo 156 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 67/1976Depositata il 25/03/1976
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156 cod. pen., gia' dichiarato parzialmente illegittimo con sent. n. 151 del 1975.
Norme citate
- codice penale-Art. 156
Parametri costituzionali
Pronuncia 151/1975Depositata il 19/06/1975
L'art. 156 cod. pen., nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa, allorche' tutti vi consentano, si pone, per la sua irragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La norma censurata, infatti, comporta, da un lato, l'obbligo per gli eredi di sottostare al pagamento delle spese processuali e dell'eventuale risarcimento del danno; e, dall'altro, l'impossibilita' di impedire la prosecuzione della azione penale pur nelle ipotesi in cui la stessa persona offesa, a seguito di una diversa valutazione delle circostanze e delle prove, sarebbe stata indotta a rimettere la querela.
Norme citate
- codice penale-Art. 156
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.