Articolo 572 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 357/1990Depositata il 20/07/1990
Una volta riconosciuta e confermata l'attuale validita' della rilevanza penale di fatti che violano i principi su cui si fonda l'unita' della famiglia e l'etica della coesistenza pacifica dei suoi membri (anche nell'interesse dei figli minori), non puo' spettare che allo stesso legislatore stabilire se esistano fatti successivi in grado di estinguere, sotto condizioni che ancora una volta solo il legislatore puo' disciplinare, il carattere criminale di quelle violazioni e le relative conseguenze sanzionatorie. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 572 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 2,3, 29, 30 e 31 Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 572
Pronuncia 3/1972Depositata il 19/01/1972
Con sentenza n. 173 del 1971, statuendosi sull'art. 236 cod. proc. pen., si e' ritenuto che gli estremi della necessita' e dell'urgenza, di cui all'art. 13, terzo comma Cost., vanno considerati in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove. Tale rilievo vale, a maggior ragione, per le ipotesi dell'arresto obbligatorio in flagranza, nel quale e' ancor piu' circoscritta la valutazione degli organi di polizia giudiziaria, non dovendo essi tenere alcun conto delle qualita' personali del soggetto. Pienamente soddisfatto e', altresi', il requisito della tassativita', non dovendo essi tenere alcun conto delle qualita' morali del soggetto. Non contrasta con l'art. 13, terzo comma, Cost., il combinato disposto degli artt. 235 cod. proc. pen. e 572 cod. pen., in quanto anche per il delitto di maltrattamento, previsto in quest'ultima norma, non e' da escludere la flagranza, seppure, data la struttura del reato, non e' sempre accertabile in concreto. Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 246 e 269 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate, per essere gia' state decise con sent. n. 173 del 1971, a seguito della quale il giudice ha l'obbligo di adottare un provvedimento motivato sulla convalida dell'arresto nonche' sulla protrazione della custodia preventiva o sulla concessione della liberta' provvisoria.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 235
- codice penale-Art. 572
- codice di procedura penale 1930-Art. 246
- codice di procedura penale 1930-Art. 269
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.