Pronuncia 3/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 235, 246 e 269 del codice di procedura penale, nonché del combinato disposto degli artt. 235 del codice di procedura penale e 572 del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Littera Emilio, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971. Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE decidendo sull'ordinanza indicata in epigrafe: 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 235 del codice di procedura penale e 572 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; 3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura penale, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 173 del 1971; 4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione e già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 173 del 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Wed Jan 19 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 3/72. PROCESSO PENALE - LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - DELITTO DI MALTRATTAMENTO - CONTRASTO CON L'ART. 235 COD. PROC. PEN. E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 235 COD. PROC. PEN. E 572 COD. PEN. CON L'ART. 13 COST. - ESCLUSIONE - CONVALIDA DELL'ARRESTO - ART. 246 COD. PROC. PEN. - CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA - ART. 269 COD. PROC. PEN. - VIOLAZIONE DELL'ART. 13, TERZO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Con sentenza n. 173 del 1971, statuendosi sull'art. 236 cod. proc. pen., si e' ritenuto che gli estremi della necessita' e dell'urgenza, di cui all'art. 13, terzo comma Cost., vanno considerati in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove. Tale rilievo vale, a maggior ragione, per le ipotesi dell'arresto obbligatorio in flagranza, nel quale e' ancor piu' circoscritta la valutazione degli organi di polizia giudiziaria, non dovendo essi tenere alcun conto delle qualita' personali del soggetto. Pienamente soddisfatto e', altresi', il requisito della tassativita', non dovendo essi tenere alcun conto delle qualita' morali del soggetto. Non contrasta con l'art. 13, terzo comma, Cost., il combinato disposto degli artt. 235 cod. proc. pen. e 572 cod. pen., in quanto anche per il delitto di maltrattamento, previsto in quest'ultima norma, non e' da escludere la flagranza, seppure, data la struttura del reato, non e' sempre accertabile in concreto. Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 246 e 269 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate, per essere gia' state decise con sent. n. 173 del 1971, a seguito della quale il giudice ha l'obbligo di adottare un provvedimento motivato sulla convalida dell'arresto nonche' sulla protrazione della custodia preventiva o sulla concessione della liberta' provvisoria.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 235
  • codice penale-Art. 572
  • codice di procedura penale 1930-Art. 246
  • codice di procedura penale 1930-Art. 269

Parametri costituzionali