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Articolo 164 - CODICE PENALE

. (Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena). La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati. La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale; 2) allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa. La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.((74))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 296/2005Depositata il 19/07/2005

ORD. 296/05 B. ESECUZIONE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCEDIBILITÀ DEL BENEFICIO PER NON PIÙ DI DUE VOLTE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL?AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE, DISCRIMINAZIONE TRA CONDANNATI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE IRRILEVANTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa più di due volte, anche quando il superamento di tale limite numerico sia determinato dalla sopravvenienza di condanne per reati anteriormente commessi a pene che ? cumulate alla parte residua della pena sospesa che, ad avviso del giudice, dovrebbe espiarsi ? non superino i limiti indicati dall'art. 163 cod. pen., in quanto il quesito verte su norma della quale il rimettente non deve fare applicazione.

Norme citate

  • codice penale-Art. 164, comma 4

Pronuncia 393/1993Depositata il 16/11/1993

ORD. 393/93 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROGRAMMA DI RECUPERO E NON IN GRADO DI USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO AL FINE DI VALUTARNE LA PERSONALITA' COME PREVISTO DALL'ART. 28 D.PR. N. 448 DEL 1988 PER IL PROCESSO MINORILE - ESCLUSIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LESIONE DEL PRINCIPIO DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la evidente eterogeneita' delle situazioni poste a confronto impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla stregua dei parametri invocati, quella - prospettata nel caso dal giudice rimettente - di estendere agli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale e' quello previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicche' qualsiasi diversa opzione in proposito non puo' che esser frutto delle scelte discrezionali riservate al legislatore.

Norme citate

Pronuncia 393/1993Depositata il 16/11/1993

ORD. 393/93 B. PROCESSO PENALE - IMPUTATO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROGRAMMA DI RECUPERO E NON IN GRADO DI USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MANCATA PREVISIONE DI FORME DI SANZIONI SOSTITUTIVE ALTERNATIVE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, implicando scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore. - O. n. 100/1992.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 393/1993Depositata il 16/11/1993

ORD. 393/93 C. PROCESSO PENALE - IMPUTATO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROGRAMMA DI RECUPERO NON IN GRADO DI USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LAMENTATO IMPEDIMENTO ALLA CONCESSIONE DI DETTO BENEFICIO PER LA TERZA VOLTA QUANDO IL CUMULO DELLE PENE SOLE O CONGIUNTE A PENE PECUNIARIE NON SUPERI I DUE ANNI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Manifesta infondatezza della questione, fondandosi il beneficio della sospensione condizionale della pena - come la Corte ha in piu' occasioni affermato - su una "prognosi di ravvedimento" che verrebbe contraddetta e diverrebbe sempre meno plausibile una volta che si andasse oltre la recidiva primaria. - S. n. 361/1991 e in precedenza S. n. 133/1980.

Norme citate

Pronuncia 361/1991Depositata il 18/07/1991

SENT. 361/91 A. REATO E PENA IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - LIMITI - IMPOSSIBILITA' DI CONCEDERLA PER PIU' DI UNA VOLTA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA SOGGETTI CHE SI SIANO GIOVATI DEL BENEFICIO IN RELAZIONE A REATI DI MAGGIORE O MINORE ALLARME SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La sospensione condizionale della pena tende ad evitare che l'esecuzione di questa possa favorire la recidiva e si fonda su di una prognosi di ravvedimento effettuata dal giudice secondo le regole di cui all'art. 133 cod. pen.; sussistendo, quindi un logico legame tra la sospensione e la presunzione che il condannato si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati, appare ragionevole, in quanto connessa intrinsecamente alla misura stessa, la prevista possibilita' di concedere una sola volta il beneficio, non potendo, nel caso di recidiva plurima essere piu' plausibile il giudizio prognostico e non potendosi d'altro canto considerare come un nuovo e distinto beneficio la possibilita' di sospendere la pena anche dopo una prima condanna a pena sospesa; ne' puo' essere ritenuta sussistente la disparita' di trattamento fra soggetti in considerazione delle circostanze che si sono giovati della sospensione condizionale in relazione a reati di maggiore o minore allarme sociale trattandosi di eventualita' di mero fatto implicante notevoli margini di controvertibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla facolta' e limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena v. S. n. 133/1980 e 49/1975.

Norme citate

  • codice penale-Art. 164, comma 4

Parametri costituzionali

Pronuncia 361/1991Depositata il 18/07/1991

SENT. 361/91 B. REATO E PENA IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - LIMITI - POSSIBILITA' DI CONCEDERE IL BENEFICIO UNA SOLA VOLTA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI FAR LUOGO ALLA APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI, EX ART. 444 COD.PROC.PEN., ESSENDO NEL CASO, LA RICHIESTA STESSA, SUBORDINATA ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Una volta affermata, (v. massima precedente) la ragionevolezza delle previste limitazioni in tema di concedibilita' della sospensione condizionale della pena, va ritenuta infondata la questione di legittimita' costituzionale concernente la impossibilita' di far luogo alla applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., ove la richiesta medesima sia subordinata alla concessione della sospensione e questa, come nel caso, non possa essere concessa, per averne il condannato gia' usufruito, in quanto, attraverso il profilo di negozialita' che informa il rito speciale, si coglie la conferma della discrezionalita' del giudice nella valutazione dei presupposti del beneficio, si' che alla possibilita' offerta alle parti di subordinare l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione, fa riscontro l'alternativa, per il giudice, di accogliere integralmente la richiesta, concedendo la misura, ovvero di respingerla in toto se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod.pen. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Norme citate

  • codice penale-Art. 164, comma 4

Parametri costituzionali

Pronuncia 427/1988Depositata il 07/04/1988

ORD. 427/88. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONDANNA A PENA PECUNIARIA - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD.PEN., ART. 164, COMMA ULTIMO. - COST., ART. 3.

Spetta al giudice a quo - al quale vanno restituiti gli atti - verificare alla stregua dei sopravvenuti D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv. con modificazioni nella L. 7 giugno 1974, n. 220 (art. 12) e sent. n. 95/1976, se sia tuttora rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod.pen., denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non consente la reiterazione della sospensione condizionale della pena quando "anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria". - v. S.n. 95/1976.

Norme citate

  • codice penale-Art. 164

Parametri costituzionali

Pronuncia 153/1983Depositata il 08/06/1983

ORD. 153/83. PERDONO GIUDIZIALE - DIVIETO DI CONCESSIONE NEL CASO DI NUOVA CONDANNA PER FATTO COMMESSO SUCCESSIVAMENTE AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA' - RAZIONALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Presupposto incontestato e ragionevole del perdono giudiziale e' la presunzione che il minore si astenga per il futuro dal commettere ulteriori reati, con la conseguenza che appare senz'altro congruo che una nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore eta' sia ostativa alla concessione del beneficio. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169, terzo comma, c.p. in relazione all'art. 164 cpv., stesso codice, nella parte in cui sancisce il divieto di concedere il perdono giudiziale a chi abbia riportato una nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore eta'). - S. n. 95/1976.

Parametri costituzionali

Pronuncia 265/1982Depositata il 31/12/1982

ORD. 265/82. - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 133/1980.

Norme citate

  • codice penale-Art. 164
  • legge-Art. 12

Parametri costituzionali

Pronuncia 133/1981Depositata il 10/07/1981

ORD. 133/81. REATO IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 133/1980.

Norme citate

  • legge-Art. 12
  • codice penale-Art. 164

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.