Articolo 164 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa più di due volte, anche quando il superamento di tale limite numerico sia determinato dalla sopravvenienza di condanne per reati anteriormente commessi a pene che ? cumulate alla parte residua della pena sospesa che, ad avviso del giudice, dovrebbe espiarsi ? non superino i limiti indicati dall'art. 163 cod. pen., in quanto il quesito verte su norma della quale il rimettente non deve fare applicazione.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la evidente eterogeneita' delle situazioni poste a confronto impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla stregua dei parametri invocati, quella - prospettata nel caso dal giudice rimettente - di estendere agli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale e' quello previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicche' qualsiasi diversa opzione in proposito non puo' che esser frutto delle scelte discrezionali riservate al legislatore.
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, implicando scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore. - O. n. 100/1992.
Manifesta infondatezza della questione, fondandosi il beneficio della sospensione condizionale della pena - come la Corte ha in piu' occasioni affermato - su una "prognosi di ravvedimento" che verrebbe contraddetta e diverrebbe sempre meno plausibile una volta che si andasse oltre la recidiva primaria. - S. n. 361/1991 e in precedenza S. n. 133/1980.
La sospensione condizionale della pena tende ad evitare che l'esecuzione di questa possa favorire la recidiva e si fonda su di una prognosi di ravvedimento effettuata dal giudice secondo le regole di cui all'art. 133 cod. pen.; sussistendo, quindi un logico legame tra la sospensione e la presunzione che il condannato si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati, appare ragionevole, in quanto connessa intrinsecamente alla misura stessa, la prevista possibilita' di concedere una sola volta il beneficio, non potendo, nel caso di recidiva plurima essere piu' plausibile il giudizio prognostico e non potendosi d'altro canto considerare come un nuovo e distinto beneficio la possibilita' di sospendere la pena anche dopo una prima condanna a pena sospesa; ne' puo' essere ritenuta sussistente la disparita' di trattamento fra soggetti in considerazione delle circostanze che si sono giovati della sospensione condizionale in relazione a reati di maggiore o minore allarme sociale trattandosi di eventualita' di mero fatto implicante notevoli margini di controvertibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla facolta' e limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena v. S. n. 133/1980 e 49/1975.
Una volta affermata, (v. massima precedente) la ragionevolezza delle previste limitazioni in tema di concedibilita' della sospensione condizionale della pena, va ritenuta infondata la questione di legittimita' costituzionale concernente la impossibilita' di far luogo alla applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., ove la richiesta medesima sia subordinata alla concessione della sospensione e questa, come nel caso, non possa essere concessa, per averne il condannato gia' usufruito, in quanto, attraverso il profilo di negozialita' che informa il rito speciale, si coglie la conferma della discrezionalita' del giudice nella valutazione dei presupposti del beneficio, si' che alla possibilita' offerta alle parti di subordinare l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione, fa riscontro l'alternativa, per il giudice, di accogliere integralmente la richiesta, concedendo la misura, ovvero di respingerla in toto se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod.pen. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Spetta al giudice a quo - al quale vanno restituiti gli atti - verificare alla stregua dei sopravvenuti D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv. con modificazioni nella L. 7 giugno 1974, n. 220 (art. 12) e sent. n. 95/1976, se sia tuttora rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod.pen., denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non consente la reiterazione della sospensione condizionale della pena quando "anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria". - v. S.n. 95/1976.
Presupposto incontestato e ragionevole del perdono giudiziale e' la presunzione che il minore si astenga per il futuro dal commettere ulteriori reati, con la conseguenza che appare senz'altro congruo che una nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore eta' sia ostativa alla concessione del beneficio. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169, terzo comma, c.p. in relazione all'art. 164 cpv., stesso codice, nella parte in cui sancisce il divieto di concedere il perdono giudiziale a chi abbia riportato una nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore eta'). - S. n. 95/1976.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 133/1980.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 133/1980.