Pronuncia 265/1982
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220 (Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Autenzio Carolina, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'1 settembre 1982. Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che il Pretore di Roma, nel processo penale a carico di Autenzio Carolina, con ord. 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 u.c., cod. pen., così come modificato dall'art. 12 della L.7 giugno 1974, n. 220, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., nella parte in cui non consente che, fermi restando i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., la sospensione condizionale della pena possa essere concessa anche più di due volte; che non c'è stata costituzione della parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che la questione è stata già negativamente decisa da questa Corte con sent. 18 luglio 1980, n. 133 - dove è stato rilevato che il legislatore "ha sviluppato con coerenza una disciplina che, più favorevole nei confronti del condannato, è comunque fondata sulla prognosi di ravvedimento: prognosi che diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si andasse oltre la recidiva primaria". Ché anzi (ha osservato la stessa sentenza) un diverso trattamento, anziché favorire il ravvedimento potrebbe piuttosto disincentivarlo, che, d'altra parte, solo il legislatore comunque, per considerazioni di politica criminale, potrebbe diversamente disporre, ma non certo il giudice della costituzionalità delle leggi, che, peraltro, l'ordinanza di rimessione non ha portato argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dai principi sopra riportati.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Roma nei confronti dell'art. 164 u.c. cod. pen., così come modificato dall'art. 12 della L.7 giugno 1974, n. 220, in relazione all'art. 3, comma primo Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Ettore Gallo
Data deposito:
Tipologia: O
Presidente: ELIA
Massime
ORD. 265/82. - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Norme citate
- codice penale-Art. 164
- legge-Art. 12