Pronuncia 361/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1991 dal Tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di Buonomo Giovanni, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cassino con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

SENT. 361/91 A. REATO E PENA IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - LIMITI - IMPOSSIBILITA' DI CONCEDERLA PER PIU' DI UNA VOLTA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA SOGGETTI CHE SI SIANO GIOVATI DEL BENEFICIO IN RELAZIONE A REATI DI MAGGIORE O MINORE ALLARME SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La sospensione condizionale della pena tende ad evitare che l'esecuzione di questa possa favorire la recidiva e si fonda su di una prognosi di ravvedimento effettuata dal giudice secondo le regole di cui all'art. 133 cod. pen.; sussistendo, quindi un logico legame tra la sospensione e la presunzione che il condannato si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati, appare ragionevole, in quanto connessa intrinsecamente alla misura stessa, la prevista possibilita' di concedere una sola volta il beneficio, non potendo, nel caso di recidiva plurima essere piu' plausibile il giudizio prognostico e non potendosi d'altro canto considerare come un nuovo e distinto beneficio la possibilita' di sospendere la pena anche dopo una prima condanna a pena sospesa; ne' puo' essere ritenuta sussistente la disparita' di trattamento fra soggetti in considerazione delle circostanze che si sono giovati della sospensione condizionale in relazione a reati di maggiore o minore allarme sociale trattandosi di eventualita' di mero fatto implicante notevoli margini di controvertibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla facolta' e limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena v. S. n. 133/1980 e 49/1975.

Parametri costituzionali

SENT. 361/91 B. REATO E PENA IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - LIMITI - POSSIBILITA' DI CONCEDERE IL BENEFICIO UNA SOLA VOLTA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI FAR LUOGO ALLA APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI, EX ART. 444 COD.PROC.PEN., ESSENDO NEL CASO, LA RICHIESTA STESSA, SUBORDINATA ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Una volta affermata, (v. massima precedente) la ragionevolezza delle previste limitazioni in tema di concedibilita' della sospensione condizionale della pena, va ritenuta infondata la questione di legittimita' costituzionale concernente la impossibilita' di far luogo alla applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., ove la richiesta medesima sia subordinata alla concessione della sospensione e questa, come nel caso, non possa essere concessa, per averne il condannato gia' usufruito, in quanto, attraverso il profilo di negozialita' che informa il rito speciale, si coglie la conferma della discrezionalita' del giudice nella valutazione dei presupposti del beneficio, si' che alla possibilita' offerta alle parti di subordinare l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione, fa riscontro l'alternativa, per il giudice, di accogliere integralmente la richiesta, concedendo la misura, ovvero di respingerla in toto se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod.pen. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Parametri costituzionali