Articolo 564 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 518/2000Depositata il 21/11/2000
L'art. 564 del codice penale, che punisce come incesto i rapporti sessuali tra soggetti legati da vincoli di parentela o di affinita', tenuti in modo che ne derivi pubblico scandalo, trova la sua giustificazione obbiettiva nella finalita' di protezione della famiglia, escludendo i rapporti sessuali tra componenti diversi dai coniugi, ivi compresi quelli degli affini in linea retta (nella specie: suocero e nuora), nell'intento di evitare perturbazioni della vita familiare e di permettere la formazione di nuove strutture di natura familiare nell'ambito della piu' vasta societa'. Le scelte legislative, di creazione di una fattispecie delittuosa, di delimitazione dei confini della famiglia in cui opera il divieto, fino a comprendere, tra i soggetti del delitto, gli affini in linea retta, di irrogazione della pena nel campo delle relazioni affettive e sessuali e la sua proporzione rispetto al bene protetto, e quella di far dipendere la sua irrogazione dalla previsione del pubblico scandalo della relazione incestuosa, si giustificano con il legittimo perseguimento delle summenzionate finalita', con un non irragionevole bilanciamento tra la finalita' repressiva e la protezione della tranquillita' degli equilibri domestici da ingerenze intrusive, quali sono le investigazioni per la ricerca del reato, attraverso una valutazione non arbitraria del nesso di congruita' tra tipo di reato (che non tutela un mero modo di apparire dell'istituto familiare) e il tipo e la quantita' della pena stabilita. Insomma, non assurgono a vizi rilevabili nel giudizio di legittimita' costituzionale le critiche di opportunita' alla norma incriminatrice formulate dal giudice rimettente. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 564 del codice penale. A.G.
Norme citate
- codice penale-Art. 564
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.