Articolo 654 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 15/1973Depositata il 27/02/1973
Per l'applicabilita' degli artt. 654 e 655 del codice penale, che rispettivamente puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose", e' necessario che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti: una condotta, la cui obbiettiva sediziosita' va di volta in volta accertata in relazione a circostanze di modo, di tempo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto, e la pericolosita' di tale condotta per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.
Norme citate
- codice penale-Art. 655
- codice penale-Art. 654
Parametri costituzionali
Pronuncia 15/1973Depositata il 27/02/1973
Il termine "sedizione", adoperato negli artt. 654 e 655 del codice penale e che il legislatore non ha inteso definire, ha pur sempre un suo tradizionale e generale significato giacche' atteggiamento sedizioso penalmente rilevante e' soltanto quello che implica ribellione, ostilita', eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.
Norme citate
- codice penale-Art. 654
- codice penale-Art. 655
Parametri costituzionali
Pronuncia 15/1973Depositata il 27/02/1973
Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, proclamato dall'art. 17 della Costituzione, ha portata ed efficacia fondamentali: esso, tuttavia, al pari di ogni altro diritto di liberta', implica la posizione di limiti e condizioni che lo disciplinano onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso e pericoloso.
Norme citate
- codice penale-Art. 655
- codice penale-Art. 654
Parametri costituzionali
Pronuncia 15/1973Depositata il 27/02/1973
Gli artt. 654 e 655 del codice penale, che puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose" e l'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", in quanto dirette ad assicurare e garantire beni che sono patrimonio dell'intera collettivita' quali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, non sono in contrasto ma, anzi, si armonizzano perfettamente col diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi proclamato dall'art. 17 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 655
- codice penale-Art. 654
Parametri costituzionali
Pronuncia 15/1973Depositata il 27/02/1973
Il diritto dei cittadini di esprimere liberamente il proprio pensiero, enunciato dall'art. 21 della Costituzione, incontra un limite non solo nella tutela del buon costume, ma anche nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti dell'ordine pubblico. Poiche' l'ordine pubblico e' bene inerente al vigente sistema costituzionale e poiche' il suo mantenimento rappresenta una finalita' immanente dello stesso sistema e' da escludere che siano in contrasto con l'art. 21 della Costituzione le contravvenzioni previste dagli artt. 654 e 655 del codice penale che reprimono grida, gesti e riunioni obbiettivamente sediziosi che siano concretamente idonei a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico.
Norme citate
- codice penale-Art. 654
- codice penale-Art. 655
Parametri costituzionali
Pronuncia 15/1973Depositata il 27/02/1973
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale, che reprimono grida e le manifestazioni sediziose e le radunate sediziose, in riferimento all'art. 25 della Costituzione poiche' la notizia di sedizione penalmente rilevante consente di escludere che le norme indicate prevedano fattispecie penali generiche e imprecise e che sussista pertanto violazione del principio costituzionale di legalita'.
Norme citate
- codice penale-Art. 654
- codice penale-Art. 655
Parametri costituzionali
Pronuncia 120/1957Depositata il 08/07/1957
Il diritto di libera manifestazione del pensiero, enunciato nell'art. 21 della Costituzione, trova, come ogni altro diritto, dei limiti nelle esigenze della prevenzione dei reati e in genere della tutela della tranquillita' pubblica. Le ipotesi di fatto che costituiscono la contravvenzione di cui all'art. 654 del Cod. pen. - grida e manifestazioni sediziose in riunioni non private - implicano sempre eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo per l'ordine pubblico. Come tali, restano al di fuori della nozione e della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto e' infondata la questione della legittimita' costituzionale del detto art. 654 Cod. pen. in relazione all'articolo 21 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 654
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.