Pronuncia 120/1957

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 654 del Codice penale promosso con ordinanza 6 novembre 1956 del Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Riga Pasquale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 e iscritta al n. 342 del Registro ordinanze 1956. Udita la relazione del Giudice Mario Cosatti nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 1957.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956); dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza 6 novembre 1956 del Pretore di Velletri, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 654 Cod. pen. in riferimento all'art. 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Relatore: Mario Cosatti

Data deposito: Mon Jul 08 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 120/57. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIMITI NELLE ESIGENZE DELLA PREVENZIONE DEI REATI E DELLA TUTELA DELLA TRANQUILLITA' PUBBLICA. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIMITI - ART. 654 COD. PEN.: DIVIETO DI GRIDA E MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE IN RIUNIONI NON PRIVATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il diritto di libera manifestazione del pensiero, enunciato nell'art. 21 della Costituzione, trova, come ogni altro diritto, dei limiti nelle esigenze della prevenzione dei reati e in genere della tutela della tranquillita' pubblica. Le ipotesi di fatto che costituiscono la contravvenzione di cui all'art. 654 del Cod. pen. - grida e manifestazioni sediziose in riunioni non private - implicano sempre eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo per l'ordine pubblico. Come tali, restano al di fuori della nozione e della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto e' infondata la questione della legittimita' costituzionale del detto art. 654 Cod. pen. in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Parametri costituzionali