Articolo 582 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 191/1993Depositata il 23/04/1993
L'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato sul rilievo che, nel censurare la mancata previsione, nell'art. 582, secondo comma, cod.pen., della perseguibilita' d'ufficio per il reato di lesioni dolose lievi, il giudice 'a quo' richiede una pronuncia volta ad introdurre un regime penale piu' sfavorevole rispetto a quello vigente (perseguibilita' a querela di parte), deve essere respinta in quanto il suo accoglimento presupporrebbe la soluzione del problema, tuttora controverso nell'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, circa la natura processuale o sostanziale delle querela ed in particolare circa gli effetti della sopravvenuta procedibilita' a querela sui procedimenti penali in corso.
Norme citate
- codice penale-Art. 582, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 191/1993Depositata il 23/04/1993
La perseguibilita' a querela di parte prevista dall'art. 582, secondo comma, cod.pen. per il delitto di lesioni personali dolose lievi, non e' censurabile, per violazione del principio di eguaglianza, in base al raffronto, prospettato nel caso dal giudice 'a quo', col delitto di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, (art. 590, quinto comma, cod.pen.) dovendosi considerare che anche le lesioni personali colpose lievi o lievissime, ancorche' conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono punibili a querela della persona offesa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 582, secondo comma, cod.pen.).
Norme citate
- codice penale-Art. 582, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 387/1987Depositata il 12/11/1987
La decisione sulla questione di legittimita` costituzionale non e` esclusa, pur se abbia ad oggetto norme penali piu` favorevoli nel tempo. - v. Sent. n. 148/1983
Norme citate
- codice penale-Art. 61, comma 9
- codice penale-Art. 582, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 387/1987Depositata il 12/11/1987
Con riguardo alla procedibilita` a querela di parte, quando sussista l'interesse diretto dello Stato alla repressione di reati, che coinvolgano interessi squisitamente pubblicistici o addirittura costituzionali, spetta al legislatore, nell'ambito del suo discrezionale potere, la scelta della fattispecie in cui ritenga di dare rilevanza al controinteresse della parte offesa. (Manife- sta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 correlato agli artt. 28 e 97 Cost. - dell'art. 582, secondo comma, cod.pen. in relazione all'art. 61 n. 9 cod.pen., nella parte in cui sottopone a querela di parte la perseguibilita` di lesioni personali guarite entro il decimo giorno, anche quando il delitto sia compiuto da pubblico ufficiale con l'aggravante di abuso di poteri o violazione di doveri).
Norme citate
- codice penale-Art. 582, comma 2
- codice penale-Art. 61 N.9
Parametri costituzionali
Pronuncia 387/1987Depositata il 12/11/1987
L'abuso di pubblico ufficiale, quando infligga illecite misure di rigore su persone ristrette nella liberta` personale, costituisce fattispecie autonomamente punita (art. 608 cod.pen.), per la quale si procede d'ufficio, e rispetto alla quale l'eventuale inflizione di percosse o di lesioni si pone in concorso formale di reati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 13, quarto comma, Cost. - dell'art. 582, secondo comma, cod.pen., in relazione all'art. 61 n. 9 cod.pen., nella parte in cui sottopone a querela di parte la perseguibilita` di lesioni personali, anche quando il delitto sia compiuto da pubblico ufficiale, in danno di persone sottoposte a restrizione di liberta` personale, con abuso di poteri o violazione di doveri).
Norme citate
- codice penale-Art. 582, comma 2
- codice penale-Art. 61 N.9
Parametri costituzionali
Pronuncia 235/1984Depositata il 30/07/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 582 cod. pen., prevedente un diverso regime di procedibilita' del reato di lesioni personali colpose unicamente in ragione della maggiore o minore durata della malattia, in quanto il giudice a quo si e' limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione omettendo cosi' ogni motivazione in proposito.
Norme citate
- codice penale-Art. 582
Parametri costituzionali
Pronuncia 6/1972Depositata il 19/01/1972
L'art. 583 cod. pen., nella parte in cui disciplina la responsabilita' dell'agente per le circostanze aggravanti del reato di lesione personale, non contrasta con l'art. 27 primo comma, della Costituzione, secondo cui la responsabilita' penale e' personale. Non rileva ai fini del decidere precisare se la norma costituzionale abbia vietato la c.d. responsabilita' oggettiva; invero, occorrendo, per la sussistenza del delitto di lesione (art. 582 c.p.), oltre al rapporto di causalita' materiale, il nesso psicologico, quest'ultimo non e' interrotto se dall'azione dolosa derivano le conseguenze previste dall'art. 583 c.p., che rientrano quindi sempre nella prevedibilita'.
Norme citate
- codice penale-Art. 582
- codice penale-Art. 583
Parametri costituzionali
Pronuncia 27/1971Depositata il 17/02/1971
Nel nostro ordinamento giuridico penale, la perseguibilita' d'ufficio non e' necessariamente in relazione alla gravita' del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma, talvolta, e' in relazione alla particolarita' della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso. Nell'art. 571, il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e' perseguibile d'ufficio, perche' non si rimetta all'iniziativa dell'offeso, spesso un minore o un minorato o un dipendente, la punibilita' di chi ha tradito la sua funzione di educatore o istruttore. Pertanto la disparita' di trattamento fra reato di abuso con lesioni personali lievissime e reato di lesioni personali lievissime e' giustificato dalla disparita' di situazioni, poiche', qualunque sia la misura della pena nei due casi, nell'uno c'e' abuso e nell'altro no.
Norme citate
- codice penale-Art. 582, comma 2
- codice penale-Art. 571, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.