Articolo 18 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 154/2001Depositata il 17/05/2001
Manifesta inammissibilità - per difetto palese di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) del codice penale, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità della pena pecuniaria all'imputato minorenne, nonche' dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Il giudice 'a quo', infatti, non è chiamato ad applicare nessuna delle norme censurate. M.R.
Norme citate
- codice penale-Art. 18
- legge-Art. 101
- codice penale-Art. 24
- codice di procedura penale-Art. 660
- codice penale-Art. 17
- legge-Art. 102
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.