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Articolo 660 - CODICE PROCEDURA PENALE

((
Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.
L'ordine e' notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonche' le modalita' del pagamento, che puo' avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione e' notificato altresi' al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L'ordine di esecuzione contiene altresi' l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sara' convertita nella semiliberta' sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semiliberta' sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non e' gia' stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, puo' depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. Se e' presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con l'avviso il condannato e' informato che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato e' altresi' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Quando con la sentenza o con il decreto di condanna e' stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.
Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica.
Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena.
Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria e' stato disposto in rate mensili, e' convertita la parte non ancora pagata.
Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, e' disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.
Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilita' del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.
Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria e' dovuto a insolvibilita', il condannato puo' chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilita' perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita.
Se vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed e' accertata l'insolvibilita' del condannato, il magistrato di sorveglianza ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.
L'ordinanza di conversione e' eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
Per l'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione gia' espiata. Durante l'esecuzione, il condannato puo' chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l'esecuzione della pena conseguente alla conversione e' sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 8 massime

Pronuncia 320/2001Depositata il 27/07/2001

Reati e pene - Esecuzione delle pene - Pene pecuniarie - Conversione della pena (nella specie, in libertà controllata) per insolvibilita' del condannato - Automatica sospensione dell'efficacia della ordinanza che dispone la conversione, a seguito di ricorso per cassazione - Mancata attribuzione al giudice del potere di inibire l'effetto sospensivo, in caso di inammissibilità del gravame - Prospettata contraddittorieta' e illogicita' della previsione di legge, nonche' irrazionale parità di posizione tra condannati, con violazione del diritto di difesa, del principio di legalita' ovvero di doverosita' della repressione delle condotte violatrici della legge penale e della indefettibilità della giurisdizione - Conferma dei principi affermati con una precedente decisione di accoglimento - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 101 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che dispone la conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato ne sospende l'esecuzione e non attribuisce al giudice la facoltà di inibire l'effetto sospensivo quanto meno nelle ipotesi di palese inammissibilità del ricorso. Infatti, secondo i principi affermati nella sentenza n. 108/1987 e in un sistema processuale incardinato sul principio generale dell'effetto sospensivo delle impugnazioni, l'esclusione dell'effetto sospensivo del ricorso per cassazione sarebbe priva del benchè minimo fondamento giustificativo e potrebbe anzi recare grave nocumento all'interessato, attesa la normale brevità della pena da espiare a seguito della conversione. M.F.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 660, comma 5

Pronuncia 154/2001Depositata il 17/05/2001

Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione della pena pecuniaria in pena diversa per insolvibilità del condannato - Mancata esclusione dell'applicabilita' agli imputati minorenni - Prospettata irragionevolezza nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena - Difetto palese di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.

Manifesta inammissibilità - per difetto palese di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) del codice penale, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità della pena pecuniaria all'imputato minorenne, nonche' dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Il giudice 'a quo', infatti, non è chiamato ad applicare nessuna delle norme censurate. M.R.

Norme citate

Pronuncia 416/1997Depositata il 17/12/1997

ORD. 416/97. PROCESSO PENALE - CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - ESCLUSIONE NEL CASO DI CONDANNATO IRREPERIBILE - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 660 del cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la conversione delle pene pecuniarie non recuperate per insolvibilita' del condannato nel caso in cui quest'ultimo risulti irreperibile, sollevata dal Pretore in riferimento agli artt. 3, 27 e 112 Cost., in quanto la competenza a provvedere in ordine alla conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato spetta, in via esclusiva, al magistrato di sorveglianza, sicche' solo quest'ultimo organo e' chiamato a fare applicazione della norma oggetto di impugnativa. red.: N. Oliva

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 660

Pronuncia 283/1995Depositata il 28/06/1995

ORD. 283/95 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO PENALE A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI - CONDANNA A PENA PECUNIARIA DEL MINORE - PREVISTA CONVERSIONE IN CASO DI INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA A SECONDA CHE I GENITORI ABBIANO O MENO GENITORI ABBIENTI E DISPONIBILI AL PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA NONCHE' PER LA DIVERSITA' DI REGIME RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER LE SPESE PROCESSUALI AL CUI PAGAMENTO NON E' TENUTO IL MINORE CONDANNATO -- RITENUTA INEVITABILITA' DELLA PREVISIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE DI MISURE SUCCEDANEE ALLA PENA PECUNIARIA NON CORRISPOSTA PER INSOLVIBILITA' EVENTUALMENTE ANCHE PIU' AFFLITTIVE RISPETTO ALLA PENA PECUNIARIA - NECESSITA' CHE LE MISURE ADOTTATE DAL LEGISLATORE SIANO TALI DA RIDURRE AL MINIMO TALE POSSIBILE DIVARIO, CHE SIA AGEVOLATO QUANTO PIU' POSSIBILE L'ADEMPIMENTO DELLA PENA PECUNIARIA E CHE VI SIA UN EFFETTIVO CONTROLLO SULLA SUSSISTENZA DI UNA REALE CONDIZIONE DI INSOLVIBILITA' - SODDISFACIMENTO DI TALI CONDIZIONI DA PARTE DELL'ATTUALE DISCIPLINA - INCOMPARABILITA' DELLA RATIO DELL'ESENZIONE DEL MINORE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RISPETTO A QUELLA DELLA CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA, FONDATA SUL PRINCIPIO DI INDEROGABILITA' DELLA SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDA TEZZA DELLA QUESTIONE.

L'applicabilita' del regime di conversione delle pene pecuniarie ai condannati minorenni non contrasta con il principio di uguaglianza, in relazione alla diversita' di conseguenze che derivano a seconda che i minori abbiano o meno genitori abbienti e disponibili al pagamento della pena pecuniaria. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, pur non potendosi non convenire, anche relativamente ai soggetti maggiorenni, che appare insanabilmente contraddittorio pretendere di fondare la soddisfazione del principio di eguaglianza di fronte al reato ed alla pena proprio sul sacrificio dell'eguaglianza stessa, introducendo una discriminazione determinata unicamente dalle condizioni del condannato, occorre, pero', anche ribadire come non sia concretamente evitabile ne' la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilita', ne' che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittivita', purche' vengano adottate misure sostitutive che riducano al minimo possibile tale divario e che nel contempo si adottino disposizioni che, agevolando l'adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo il controllo sulla sussistenza di reali situazioni di insolvibilita', circoscrivano nella massima misura possibile l'area della concreta operativita' della conversione: un assetto, quest'ultimo, che puo' ritenersi raggiunto in forza nel nuovo sistema di conversione introdotto dalla modificazione dell'art. 136 cod. pen., senza contare la disciplina della dilazione e del pagamento rateale, utilizzabile anche dai condannati minorenni. Il principio di uguaglianza non e' leso neppure sotto il profilo della diversita' di regime rispetto a quello delle spese processuali, al cui obbligo sono sottratti i condannati minorenni a norma dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, trascurando del tutto il giudice 'a quo' che la 'ratio' alla base della norma ora ricordata e', come puntualizzato nei lavori preparatori di tale corpo normativo, di evitare che il carico delle spese finisca per gravare, piu' che sul minore, sulla sua famiglia, cosi' da non corrispondere al suo scopo intrinseco e da risolversi in un'ulteriore penalizzazione dei familiari; 'ratio' certo non invocabile con riferimento alla pena pecuniaria, il cui pagamento ed il cui conseguente regime derivante dall'insolvibilita' si giustificano, oltre tutto, in funzione del principio dell'inderogabilita' della pena (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen.). - V. massima B. Circa l'incostituzionalita' del precedente regime di conversione, v. S. n. 131/1979. Sull'istituto in questione, dopo la riforma recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 101) v. S. n. 108/1987. red.: G. Conti

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 660, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 283/1995Depositata il 28/06/1995

ORD. 283/95 B. PROCESSO PENALE - PROCESSO PENALE A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI - CONDANNA A PENA PECUNIARIA DEL MINORE - PREVISTA CONVERSIONE IN CASO DI INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA' CHE L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DERIVANTE DALLA PENA PECUNIARIA VENGA EFFETTUATO DAGLI ESERCENTI LA POTESTA' DEI GENITORI SUL MINORE - INSUSSISTENZA GIURIDICA DI UNA SIMILE OBBLIGA ZIONE IN CAPO AGLI ESERCENTI LA POTESTA' SUL MINORE AL DI FUORI DEI CASI DI CUI ALL'ART. 196 COD. PEN. - NON RICONDUCIBILITA' ECONOMICA DELL'ADEMPIMENTO AL PATRIMONIO DEGLI ESERCENTI OVE IL MINORE SIA TITOLARE DI UN PROPRIO PATRIMONIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'applicabilita' del regime di conversione delle pene pecuniarie ai condannati minorenni non contrasta con il principio della personalita' della responsabilita' penale, per via della possibilita' che l'adempimento dell'obbligazione derivante dalla pena pecuniaria venga effettuato dagli esercenti la potesta' sul minore, trattandosi di obbligazione cui essi non sono tenuti se non nei casi stabiliti dall'art. 196 cod. pen., in cio' certamente non lesivo del principio della responsabilita' penale personale. Va inoltre considerato che l'attivita' di rappresentanza ed amministrazione degli esercenti la potesta' sul minore consente a costoro di provvedere al pagamento della pena pecuniaria inflitta ove l'incapace di agire sia titolare di un proprio patrimonio (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen.). - V. massima A. red.: G. Conti

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 660, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 331/1994Depositata il 22/07/1994

SENT. 331/94. PENA - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE NELLA LIBERTA' CONTROLLATA IN CASO DI INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - CONDANNATI DICHIARATI FALLITI CON PROCEDURA FALLIMENTARE ANCORA IN CORSO - DIFFERIMENTO DELLA CONVERSIONE PER UN TEMPO NON SUPERIORE A SEI MESI NEI CASI DI TEMPORANEA INSOLVENZA - RITENUTA REITERABILITA' DEL DIFFERIMENTO PER NON PIU' DI DUE VOLTE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI NEI CUI CONFRONTI VI SIA STATA LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Come sostenuto dalla dottrina e come emerge dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, alla luce anche dei principi affermati dalla Corte, l'interpretazione da dare all'art. 660, terzo comma, cod. proc. pen. non e' quella, come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo', secondo la quale il potere di differimento (per un tempo non eccedente i sei mesi) della conversione della pena pecuniaria per i casi di temporanea insolvenza e' esercitabile dal magistrato di sorveglianza per non piu' di due volte, bensi' quella secondo la quale e' consentita la libera reiterabilita' del differimento sin che lo stato di insolvenza non venga a risolversi o nella solvibilita' (nel qual caso si procedera' alla esazione della somma dovuta) o nella insolvibilita' (nel qual caso si procedera' a conversione). Pertanto la questione circa la lamentata impossibilita' di differire ripetutamente la conversione della pena pecuniaria nelle ipotesi in cui perduri la temporanea insolvenza, tra le quali rientra certamente quella in cui si viene a trovare il condannato fallito nei cui confronti la procedura fallimentare non sia ancora chiusa, deve essere dichiarata infondata, data l'erroneita' della premessa interpretativa da cui parte il giudice 'a quo'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660, terzo comma, cod. proc. pen.). - Su analoghe questioni sorte riguardo all'art. 136 cod. pen. e al nuovo regime introdotto in materia dalla legge n. 689 del 1981, v. S. nn. 149/1971, 131/1979, 108/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 660, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 119/1994Depositata il 31/03/1994

SENT. 119/94 A. PENA - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE PER INSOLVIBILITA' IN LIBERTA' CONTROLLATA CON RITIRO OBBLIGATORIO DEL PASSAPORTO - NECESSARIA APPLICAZIONE DI TALI MISURE NEI CASI IN CUI LA PENA PECUNIARIA SIA PARTICOLARMENTE ELEVATA - CONSEGUENTE SPROPORZIONE, A SCAPITO DEI NON ABBIENTI, TRA SANZIONE SOSTITUTIVA E PENA PECUNIARIA, CON INCIDENZA, A CARICO DI CHI PER LA PROPRIA ATTIVITA' DEVE RECARSI ALL'ESTERO, SUL DIRITTO AL LAVORO E SULLA FUNZIONE DELLO STESSO AI FINI RIEDUCATIVI - RICHIESTA, DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE, NON DI UNA PURA E SEMPLICE CADUCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE, MA DI UNA MODIFICA, NON CONSENTITA ALLA CORTE COSTITUZIONALE, DELLA NORMATIVA VIGENTE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Nell'impugnare, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 3, primo comma, 3, secondo comma, 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., le norme che disciplinano la conversione della pena pecuniaria per insolvibilita' in liberta' controllata contenute negli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107, legge n. 689 del 1981, e 660 cod. proc. pen., in quanto, dipendendo la conversione dal "dato di fatto della insolvibilita'", anche se incolpevole, la stessa diviene pressocche' inevitabile nelle ipotesi in cui (come nella specie) la pena pecuniaria sia di rilevante entita', e la liberta' controllata finisce quindi con l'imporre un carico afflittivo maggiore rispetto alla pena pecuniaria convertita, specie nella parte in cui prescrive, senza possibilita' di deroga, il ritiro del passaporto, con la conseguenza che l'abbiente e il non abbiente sono sottoposti a differenti sanzioni anche se identica e' la loro responsabilita', e a chi svolge la sua normale attivita' lavorativa anche all'estero (come, nella specie, l'autotrasportatore) si impedisce di lavorare, il giudice 'a quo' - a parte l'ambiguita' con cui le suddette censure vengono cumulativamente formulate - non mira alla caducazione 'sic et simpliciter' dell'intero sistema che regola la conversione delle pene pecuniarie, ma - come nella ordinanza di rinvio esplicitamente si afferma - ad ottenere una pronuncia che gli consenta di modulare le prescrizioni della sanzione sostitutiva in funzione delle esigenze lavorative del condannato, senza peraltro indicare attraverso quale manipolazione normativa ed entro quali confini un siffatto potere di articolazione potrebbe essere additivamente costruito dalla Corte. La pluralita` delle soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, e la necessita' di prefigurare una coerente disciplina di dettaglio, coinvolgono quindi aspetti che chiaramente rientrano nella sfera esclusiva della discrezionalita' legislativa, dovendosi altresi' rilevare, in particolare, che, se e' vero che, in base ai principi affermati dalla stessa Corte costituzionale anche con riferimento alla conversione della pena pecuniaria, il massimo privilegio deve essere assegnato al lavoro quale ineludibile strumento di emenda, resta il fatto che le peculiarita' insite in una attivita' lavorativa che comporti frequenti spostamenti all'estero, in tanto possono trovare equilibrato soddisfacimento, in quanto le relative modalita' attuative non finiscano per svuotare integralmente di contenuto la sanzione sostitutiva applicata. Onde l'auspicio che la problematica - non certo di secondaria importanza - posta in risalto dall'autorita' rimettente - trovi risposta in una tempestiva revisione in sede legislativa delle norme impugnate. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 3, primo comma, 3, secondo comma, e 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660 cod. proc. pen.). - In precedenza, con analoga decisione di inammissibilita' su questione concernente anch'essa la determinazione delle modalita' esecutive della sanzione sostitutiva della liberta' controllata, O. n. 147/1989. Sulla importanza del lavoro ai fini rieducativi di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., v. S. n. 131/1979. red.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 102
  • legge-Art. 62
  • codice di procedura penale-Art. 660
  • legge-Art. 107
  • legge-Art. 64
  • legge-Art. 103
  • legge-Art. 56

Pronuncia 119/1994Depositata il 31/03/1994

SENT. 119/94 B. PENA - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO - NORME VIGENTI - APPLICAZIONE DELLE STESSE NEI CASI DI PENE PECUNIARIE DI IMPORTO PARTICOLARMENTE ELEVATO - NON RISPONDENZA AL PRINCIPIO DI INDEROGABILITA' DELLA PENA - FONDAMENTO DELLA CONVERSIONE SUL "DATO OGGETTIVO DELLA INCOLPEVOLE INSOLVENZA" - CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO SECONDO CHE IL CONDANNATO SIA O MENO PERSONA ABBIENTE - RICHIESTA, IN BASE ALLA DENUNCIATA NECESSITA' DI OPPORTUNE MODIFICHE DEL SISTEMA, DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo e terzo comma, 27, primo comma, e 3 Cost., nei confronti degli artt. 102, 103 e 107 della legge n. 689 del 1981, e degli artt. 133-bis e 133-ter del codice penale, in relazione all'art. 660 del codice di rito, in quanto la disciplina dettata dai primi in ordine alla conversione della pena pecuniaria, dato il limite massimo posto all'applicazione della misura della liberta' controllata - da cui il condannato potrebbe essere indotto, per beneficiarne, a "far sparire i suoi beni" - e la pratica impossibilita' di usufruire della rateizzazione quando le somme da pagare siano particolarmente elevate, non risulterebbe satisfattiva del principio della inderogabilita' della pena, ed in quanto - per cio' che attiene agli artt. 133-bis e 133-ter - tali disposizioni articolerebbero con tecniche non ottimali il metodo di adeguamento delle pene pecuniarie alle condizioni economiche del reo, non possono essere decise nel merito. Infatti - a parte la genericita' dei quesiti e la vaghezza dei "casi" prospettati - esse si imperniano sulla richiesta di una pronuncia della Corte costituzionale che, limitatamente alle ipotesi di pene pecuniarie di ingente misura, "riadegui" l'intero sistema delle pene pecuniarie, il che presuppone delle scelte discrezionali che solo il legislatore e' abilitato a compiere. Atteso che lo stesso metodo dei "tassi giornalieri di reddito" - nella ordinanza di rimessione particolarmente auspicato - non puo' ritenersi ne' l'unico teoricamente utilizzabile, ne', 'a fortiori' - come anche il giudice 'a quo' mostra del resto di avere avvertito - un meccanismo che la Corte potrebbe iscrivere nel sistema senza sconvolgerlo. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo e terzo comma, 27, primo comma, e 3 Cost., degli artt. 102, 103 e 107, legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli artt. 133-bis e 133-ter cod. pen., in relazione all'art. 660 cod. proc. pen.). - Sui "tassi giornalieri di reddito", v. S. n. 131/1979. red.: S.P.

Norme citate

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.