Articolo 99 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
La disciplina generale del codice di rito estende alla persona sottoposta alle indagini tutti i diritti e le garanzie dell'imputato, sia pure in forme diversificate, lungo tutta la fase delle indagini preliminari e, pertanto, anche per l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 409 che puo' segnare alternativamente o l'epilogo definitivo del procedimento o la ripresa delle indagini su indicazione del giudice o la formulazione dell'imputazione su ordine dello stesso. Inoltre ai difensori sia dell'indagato che dell'imputato sono ex art. 99 espressamente estese "le facolta' e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo".