Articolo 61 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 61, 197, comma 1, lettera a), e 210 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui prevedono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, e la conseguente facoltà di non rispondere, delle persone già indagate per il medesimo fatto, ma non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata successivamente archiviata perché ritenute estranee al fatto. Valgono, infatti, anche nella specie ? nell'ipotesi, cioè, di un provvedimento di archiviazione pronunciato a norma dell'art. 408 del codice di procedura penale, nella grande varietà di situazioni che possono in concreto costituirne il presupposto ? le medesime considerazioni già svolte ? nell'ordinanza n. 76 del 2003, di manifesta inammissibilità ? a proposito di una questione avente ad oggetto la disciplina dell'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone di un soggetto nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di archiviazione a norma dell'art. 411 del codice di procedura penale in relazione ad un reato connesso o collegato a quello per cui si procede, tra le tante situazioni non omogenee a cui questa disposizione si riferisce e che potrebbero richiedere discipline differenziate: attesa la natura sostanzialmente unitaria dell'istituto dell'archiviazione previsto dagli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, la soluzione di una relativa questione di legittimità costituzionale comporterebbe la definizione di una disciplina non circoscritta a situazioni specifiche, ma correlata agli altri casi di archiviazione presenti nell'ordinamento processuale, attraverso una complessa ed analitica ricostruzione che implicherebbe lo svolgimento di funzioni e l'adozione di scelte discrezionali che rientrano nelle attribuzioni del legislatore.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, poiche' il giudice rimettente e' incorso in una erronea interpretazione dell'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen., ed ha di conseguenza erroneamente ritenuto che nei procedimenti sottoposti al suo giudizio non fosse immediatamente applicabile l'art. 34 cod. proc. pen..
La disciplina generale del codice di rito estende alla persona sottoposta alle indagini tutti i diritti e le garanzie dell'imputato, sia pure in forme diversificate, lungo tutta la fase delle indagini preliminari e, pertanto, anche per l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 409 che puo' segnare alternativamente o l'epilogo definitivo del procedimento o la ripresa delle indagini su indicazione del giudice o la formulazione dell'imputazione su ordine dello stesso. Inoltre ai difensori sia dell'indagato che dell'imputato sono ex art. 99 espressamente estese "le facolta' e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo".