Pronuncia 418/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Raffaele Mazzaro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Enzo Cheli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 418/93 A. PROCESSO PENALE - PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI - ESTENSIONE ALLA STESSA DEI DIRITTI E DELLE GARANZIE PREVISTE PER L'IMPUTATO - FACOLTA' E DIRITTI DEI DIFENSORI.

La disciplina generale del codice di rito estende alla persona sottoposta alle indagini tutti i diritti e le garanzie dell'imputato, sia pure in forme diversificate, lungo tutta la fase delle indagini preliminari e, pertanto, anche per l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 409 che puo' segnare alternativamente o l'epilogo definitivo del procedimento o la ripresa delle indagini su indicazione del giudice o la formulazione dell'imputazione su ordine dello stesso. Inoltre ai difensori sia dell'indagato che dell'imputato sono ex art. 99 espressamente estese "le facolta' e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo".

SENT. 418/93 B. PROCESSO PENALE - FASE PRELIMINARE - NOTIFICA AL DIFENSORE DELL'INDAGATO DELL'AVVISO DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO FISSATA IN CASO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NECESSITA' DI LETTURA DELLA NORMA COORDINATA CON GLI ARTT. 127, 61 E 99 DEL CODICE - PRESUPPOSIZIONE DELL'INVIO DELL'AVVISO ANCHE AL DIFENSORE DELL'INDAGATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

L'art. 409 cod. proc. pen., che disciplina l'udienza in camera di consiglio fissata in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., nel menzionare specificamente il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, ha inteso identificare i protagonisti del contraddittorio di detta udienza, senza, peraltro, escludere la necessita' dell'avviso al difensore dell'indagato, anzi il richiamo alla disciplina generale del procedimento in camera di consiglio (art. 127) rende evidente la volonta' del legislatore di assicurare non solo la presenza delle parti interessate ma anche del difensore dell'indagato onde garantire con certezza il concreto esercizio del diritto di difesa e l'effettivita' del contraddittorio, il che presuppone l'invio dell'avviso non solo all'indagato ma anche al suo difensore. Pertanto la lettura della norma impugnata, coordinata con l'art. 127 ed integrata dai principi generali dettati dagli artt. 61 e 99 cod. proc. pen. (v. massima A), esclude la violazione del diritto di difesa paventata dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione). - Sulla necessita' di informativa al difensore in ordine all'incidente probatorio, v. S. n. 436/1990.

Parametri costituzionali