Articolo 146 - CODICE PROCEDURA PENALE
L'autorita' procedente accerta l'identita' dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.
Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.
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Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorita' procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita' di cui ai commi precedenti.
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