Articolo 407 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. sollevata, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di ritardo abnorme o comunque ingiustificato nella iscrizione della notizia di reato a cura del pubblico ministero ex art. 335 cod. proc. pen., l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., calcolato a far tempo dal momento in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta. Il rimettente omette di precisare se ed in che misura l'eventuale inutilizzabilità degli atti dell'indagine ? compiuti dopo la scadenza dei relativi termini ? influirebbe sullo scrutinio che egli è chiamato a compiere in relazione alla domanda di riesame proposta avverso i provvedimenti di sequestro, e il quesito di costituzionalità, oltre a sostanziarsi in un petitum generico nei suoi presupposti, evidenzia una contraddittorietà tra la sua formulazione e le doglianze contenute nell?ordinanza di remissione.
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, e 407, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti di un determinato soggetto dopo che è emersa la sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ma prima della formale iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 407 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al pubblico ministero destinatario di un procedimento a lui trasmesso per competenza territoriale, di usufruire dei termini massimi decorrenti dalla data della nuova iscrizione nel registro degli indagati del pubblico ministero successivamente individuato come competente, in quanto la previsione di termini alle indagini preliminari, la cui legittimita' e' stata riconosciuta con la duplice esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato, si raccorda intimamente con le finalita' dell'attivita' di indagine, destinata a consentire al P.M. di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, essendo riservata alla discrezionalita' del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. - S. nn. 174/1992 e 88/1991. red.: F. Mangano
E' manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in modo contraddittorio e perplesso, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 407, comma 3, 405, comma 2, e 335, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilita', nei confronti dell'imputato, di tutti gli atti di indagine compiuti tra il momento in cui ha assunto la qualita' di persona sottoposta alle indagini (perche' raggiunto da indizi di colpevolezza) e il momento in cui e' stato iscritto nel registro degli indagati, sollevata con riferimento agli artt. 3, 76 e 112 Cost.. red.: S. Di Palma
La legittimita' costituzionale della decorrenza del termine per il compimento delle indagini preliminari, agli effetti della prevista inutilizzabilita' degli atti di indagini eseguiti dopo la sua scadenza, dalla data di iscrizione della notizia di reato nel relativo registro anziche' - nei casi in cui il pubblico ministero non vi abbia provveduto immediatamente - dalla data di ricezione della notizia, non puo' essere messa in discussione in un processo che - come nel caso il giudizio 'a quo' - in corso alla data del 24 ottobre 1989, pur proseguendo con l'osservanza delle disposizioni del nuovo codice, risulta regolato dalla disciplina transitoria, e nel quale pertanto, in forza dell'art. 258, terzo comma, d.lgs. n. 271 del 1989, i termini di durata delle indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del nuovo codice. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 - in relazione all'art. 2 (alinea) legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 112 Cost., dell'art. 335 - in relazione agli artt. 406 e 407 - cod. proc. pen.). red.: S.P.
La previsione di termini per lo svolgimento delle indagini preliminari e la correlativa sanzione di inutilizzabilita' degli atti compiuti dopo la scadenza degli stessi risponde all'esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato e si raccorda alla finalita' stessa di detta attivita' che non e', come nel codice abrogato, quella di preparazione al processo, ma e' destinata unicamente a consentire al P.M. di assumere le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale, per cui non vi e' contraddizione tra la statuizione del termine ed il precetto costituzionale, sancito dall'art. 112 Cost.. Peraltro l'eventuale necessita' di svolgere ulteriori atti di indagine costituisce ipotesi di mero fatto che non incide sulle determinazioni del P.M. e comunque puo' trovare eventuale soddisfacimento con altri mezzi processuali, restando d'altronde riservata alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo, terzo e quarto comma, 406 e 407, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 112 e 25, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, S. n. 174/1992 e O. n. 48/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Le indagini preliminari sono destinate unicamente a consentire al P.M. di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e non "all'accertamento della verita'" come previsto nel codice abrogato; pertanto non vi e' alcuna contraddizione tra la previsione di un termine entro il quale deve essere compiuta l'attivita' di indagine e il precetto sancito dall'art. 112 Cost, non essendo quel termine di per se' idoneo a turbare la determinazione che il pubblico ministero e' chiamato ad assumere al suo spirare. La stessa eventuale necessita' di svolgere ulteriori atti di investigazione viene invero, a sua volta, a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire, allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione penale, mentre, sotto altro profilo, puo' rinvenire adeguato soddisfacimento, a seconda delle scelte operate, o nella riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 del codice di procedura penale o nella attivita' integrativa di indagine che l'art. 430 consente di compiere anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, restando comunque riservate alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 407 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 553 stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.).
Le norme che prevedono l'inutilizzabilita' degli atti di indagini compiute oltre il termine massimo previsto in relazione alla durata della fase preliminare del processo non pregiudicano in alcun modo il diritto di difesa in quanto essendo volte ad assicurare alla attivita' di indagine carattere di snellezza e tempestivita', non interferiscono sotto nessun profilo con la ricerca delle fonti di prova che la persona offesa e quella sottoposta alle indagini possono autonomamente svolgere e indurre nel procedimento. (Manifesta infondatezza della questione dell'art. 407, cod.proc.pen., richiamato dall'art. 553, stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
La norma che prevede un termine per la durata della fase dell'indagini preliminari nel processo penale e la conseguente inutilizzabilita' degli atti compiuti oltre tale scadenza non sono censurabili per la disparita' di trattamento fra indagati che verrebbe a scaturire dalla maggiore o minore complessita' delle indagini, ne' per la irragionevolezza che deriverebbe dalla identita' del regime a prescindere dalla diversa tipologia di reati e degli accertamenti che si rendono necessari, in quanto, nel prospettare in tal modo la questione, il giudice 'a quo' mostra di fare appello a evenienze di mero fatto prospettate in termini ipotetici che, in se' considerate, non presentano riflessi tali da incidere sull'invocato parametro di costituzionalita'. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 553 dello stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
La disciplina sui termini delle indagini preliminari risponde alla duplice esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato, e non viola in alcun modo il principio di obbligatorieta' dell'azione penale, per l'esistenza di sufficienti ed adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti dell'eventuale inerzia del pubblico ministero (v. massima A). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma e 553, in riferimento all'art. 112 Cost.). - S. n. 174/1992.