Articolo 577 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
La facolta' del difensore di parte civile, secondo quanto disposto dagli artt. 100 e 122 cod. proc. pen. e 37 delle norme di attuazione dello stesso, di proporre, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, l'impugnazione, anche agli effetti penali, prevista dall'art. 577 stesso codice, anche in base a procura speciale rilasciata in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento, non da' luogo a lesione, a scapito dell'imputato contumace, del principio di parita' tra le parti. Diversamente da quel che si afferma nell'ordinanza di rimessione, infatti, l'art. 571, primo comma, cod. proc. pen., riconosce espressamente, e in via generale, anche all'imputato che abbia proceduto alla nomina di un procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 122, la facolta' di conferire a tale procuratore la delega all'impugnazione anche in epoca anteriore all'emissione del provvedimento da impugnare. Ne' varrebbe in contrario far richiamo all'art. 571, terzo comma, che prevede un limite speciale al potere di impugnazione con riferimento alla diversa posizione del difensore dell'imputato contumace non munito di procura speciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 100, 122 e 577 cod. proc. pen. e 37 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271). red.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, delle due ordinanze di rimessione con le quali si e' inteso sollevarla, la prima risulta motivata solo 'per relationem' ad altro provvedimento e la seconda, di mera trasmissione di atti, e' priva degli elementi costitutivi necessari a delimitare il 'thema decidendum' (non potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle norme parametro con quelle impugnate). red.: E.M. rev.: S.P.
Non assolve gli oneri prescritti per la rituale instaurazione di un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, una ordinanza di rimessione motivata solo 'per relationem' ad altri precedenti provvedimenti e per di piu' del tutto priva degli elementi costitutivi e necessari a delimitare il 'thema decidendum', non potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle norme parametro con quelle che si vorrebbero impugnare. (Inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con le su rilevate carenze, nei confronti degli artt. 425 e 577 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 76, 3, 77 e 112 Cost.).