Articolo 70 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen., censurati nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento penale per incapacità dell'imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale. Posto che la «infermità mentale» cui si riferiscono le norme censurate è una situazione completamente diversa dagli impedimenti connessi a patologie «fisiche», l'attuale disciplina dell'impedimento, già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell'infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, favorendo una più celere reazione al superamento della situazione patologica attraverso accertamenti non vincolati nella forma ed attivati solo in caso di allegazione del perdurante impedimento nell'udienza di rinvio. Tutto questo esclude, in radice, la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. Mentre, per quel che riguarda l'art. 97 Cost., va ribadito che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile anche agli uffici giudiziari esclusivamente per quanto attiene alle leggi ordinamentali ed a quelle che regolano il funzionamento amministrativo degli uffici medesimi, mentre è inapplicabile alle norme di esercizio della funzione giurisdizionale. - Sui limiti di applicabilità del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (di cui all'art. 97 Cost.) alle norme riguardanti gli uffici giudiziari: ex plurimis , sentenza n. 272 del 2008 e ordinanza n. 84 del 2011
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, anziché di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi». Invero, la questione proposta è priva di rilevanza nel giudizio a quo , poiché la disposizione impugnata, che si limita a disciplinare gli «accertamenti sulla capacità dell'imputato», anteriori e prodromici all'eventuale adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento, è già stata applicata dal giudice rimettente, che infatti dichiara di avere preliminarmente accertato l'infermità mentale dell'imputato, tramite perizia psichiatrica.
Le norme di cui agli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale ? censurate in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui limitano gli accertamenti sulla persona dell'imputato e i successivi provvedimenti in ordine alla sospensione del procedimento alle sole ipotesi in cui, per infermità mentale, l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, e non prevedono invece l'applicazione della disciplina della sospensione del processo a tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente, esercitando validamente la propria autodifesa ? appartengono ad un sistema normativo chiaramente volto a prevedere la sospensione del processo ogni volta che ?lo stato mentale? dell'imputato ne impedisca la cosciente partecipazione. Partecipazione che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell'imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa: con la conseguenza che il processo non può svolgersi non solo quando una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche quando qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato. Non sussiste dunque la denunciata lacuna di tutela del diritto di difesa; e neppure la violazione del principio di eguaglianza, dal momento che il descritto sistema si applica in tutti i casi in cui lo stato mentale dell'imputato ne impedisca la consapevole e attiva partecipazione al processo, senza alcuna ingiustificata disparità di trattamento. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. ? In tema di consapevole partecipazione al processo, ricordata la sentenza n. 341/1999, che ha esteso la norma di cui all'art. 119 del codice di procedura penale, che prevede il diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete. ? A proposito di infermità mentale, non più necessariamente sopravvenuta nel processo, citata la sentenza n. 340/1992.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilita' di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilita' di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilita' dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine die' a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermita' mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non gia' l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalita' legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma
La previsione dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., che impone al giudice di disporre la sospensione del procedimento quando, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 dello stesso codice, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo stesso, pure quando, come nella fattispecie dedotta dal giudice 'a quo', la malattia da cui e' affetto l'interessato e' di natura irreversibile, non contrasta con il principio di uguaglianza perche' non si puo' equiparare la posizione di chi e' in grado di partecipare coscientemente al processo a quella di chi invece non lo e'. D'altro canto, la soluzione prospettata dal giudice rimettente di consentire la prosecuzione del processo nei casi di infermita' irreversibile autorizzando il curatore speciale a rappresentare l'imputato, oltre a non profilarsi certamente come soluzione costituzionalmente obbligata, si rivela comunque non in grado di garantire l'autodifesa, soprattutto nell'ambito di quegli atti che richiedono la diretta partecipazione dell'imputato. Neanche e' ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilita' che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non e' in grado di difendersi e dovendosi ritenere prevalente il diritto di autodifendersi rispetto a quello di essere giudicato. Neppure e' vulnerato il principio di obbligatorieta' dell'azione penale perche', a parte la possibilita' per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dell'azione penale e' solo sospeso a salvaguardia del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in ri ferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen.). - V. massima B. Per l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento in mancanza di cosciente partecipazione dell'imputato al processo al caso della infermita' mentale sopravvenuta al fatto, v. S. n. 340/1992. V. anche, nel regime del codice previgente, S. n. 23/1979. red.: G. Conti
La impossibilita' della sospensione del procedimento penale per infermita' mentale dell'imputato che, non comportando totale incapacita' di intendere o di volere, sussista al "tempus commissi delicti" e successivamente perduri, vulnera il diritto di autodifesa dell'imputato, data l'eventualita' che all'esito del processo, senza che egli sia stato in grado di parteciparvi coscientemente, venga pronunciata nei suoi confronti una sentenza di condanna con conseguente applicazione della pena. Va quindi dichiarata, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - restando assorbita la verifica relativa all'altro parametro invocato (art. 3 Cost.) - la illegittimita' costituzionale dell'art. 70, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, con le parole "sopravvenuta al fatto", consente la sospensione del processo in questa sola ipotesi. - Su analoga questione, sollevata a suo tempo nei confronti dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, ma in relazione all'ipotesi in cui l'infermita' mentale dell'imputato risalente al momento del fatto comportasse una totale incapacita' di intendere o di volere che comunque avrebbe impedito la condanna: S. n. 23/1979.
Manifesta inammissibilita' della questione per avere il giudice remittente prospettato una pluralita' di possibili alternative opzioni allo scopo di ovviare ad inconvenienti di mero fatto e per aver richiesto un generico intervento sulla normativa a fronte di una pluralita' di soluzioni ipotizzabili.
Manifesta inammissibilita' della questione per carente motivazione sulla rilevanza nonche' per essere stata proposta in via astratta e meramente eventuale, avendo il giudice rimettente ignorato del tutto la possibilita' di accertare l'eventuale difetto d'imputabilita' dell'imputato mediante il meccanismo d'integrazione probatoria previsto dall'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale. - Sulla sostanziale diversita' delle situazioni poste a confronto: S. nn. 23/1979 e 127/1979.