Pronuncia 281/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di Guiso Salvatore, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Nicosia con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale di Nicosia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 281/95 A. PROCESSO PENALE - INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA DELL'IMPUTATO - IMPEDIMENTO A PARTECIPARE COSCIENTEMENTE AL PROCEDIMENTO - CONSEGUENTE OBBLIGATORIA SOSPENSIONE 'SINE DIE' DEL PROCESSO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER MANCATA POSSIBILITA' PER IL CURATORE SPECIALE DI RAPPRESENTARE PROCESSUALMENTE L'IMPUTATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - INCONCILIABILITA' DELLA SOLUZIONE PROSPETTATA DAL GIUDICE 'A QUO' CON IL DIRITTO ALL'AUTODIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La previsione dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., che impone al giudice di disporre la sospensione del procedimento quando, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 dello stesso codice, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo stesso, pure quando, come nella fattispecie dedotta dal giudice 'a quo', la malattia da cui e' affetto l'interessato e' di natura irreversibile, non contrasta con il principio di uguaglianza perche' non si puo' equiparare la posizione di chi e' in grado di partecipare coscientemente al processo a quella di chi invece non lo e'. D'altro canto, la soluzione prospettata dal giudice rimettente di consentire la prosecuzione del processo nei casi di infermita' irreversibile autorizzando il curatore speciale a rappresentare l'imputato, oltre a non profilarsi certamente come soluzione costituzionalmente obbligata, si rivela comunque non in grado di garantire l'autodifesa, soprattutto nell'ambito di quegli atti che richiedono la diretta partecipazione dell'imputato. Neanche e' ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilita' che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non e' in grado di difendersi e dovendosi ritenere prevalente il diritto di autodifendersi rispetto a quello di essere giudicato. Neppure e' vulnerato il principio di obbligatorieta' dell'azione penale perche', a parte la possibilita' per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dell'azione penale e' solo sospeso a salvaguardia del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in ri ferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen.). - V. massima B. Per l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento in mancanza di cosciente partecipazione dell'imputato al processo al caso della infermita' mentale sopravvenuta al fatto, v. S. n. 340/1992. V. anche, nel regime del codice previgente, S. n. 23/1979. red.: G. Conti

SENT. 281/95 B. PROCESSO PENALE - INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - REITERAZIONE A CADENZA SEMESTRALE DELL'ACCERTAMENTO PERITALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL CASO DI INFERMITA' MENTALE IRREVERSIBILE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO ALLE SOLE LEGGI CONCERNENTI L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E IL LORO FUNZIONAMENTO SOTTO L'ASPETTO AMMINISTRATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Come costantemente affermato dalla Corte, il principio del buon andamento e della imparzialita' dell'amministrazione, alla cui realizzazione detto parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. Tale principio non puo' dunque essere fondatamente invocato per censurare la previsione dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice, una volta ordinata la sospensione del procedimento perche' l'imputato non e' in grado di parteciparvi coscientemente, obbligatoriamente disponga accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato a ogni successiva scadenza di sei mesi, e cio' anche nel caso di infermita' mentale ritenuta irreversibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen.). - V. massima A. Per il principio di cui in massima, in riferimento all'art. 97 Cost., V. S. nn. 18/1989, 86/1982, 376/1993; O. n. 275/1994. red.: G. Conti

Parametri costituzionali