Pronuncia 340/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1991 dal Pretore di Torino nei procedimenti penali riuniti a carico di Paladino Giuseppe, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole "sopravvenuta al fatto"; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 340/92 A. PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' DELLA SOSPENSIONE SOLO IN CASO DI INFERMITA' SOPRAVVENUTA AL FATTO, MA NON, INVECE, NELL'IPOTESI DI INFERMITA' (CHE NON COMPORTI TOTALE INCAPACITA') AL TEMPO DEL FATTO GIA' SUSSISTENTE E SUCCESSIVAMENTE PROTRATTASI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RIFERIBILITA' DELLA CENSURA AD UNA SOLTANTO DELLE NORME IMPUGNATE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE "IN PARTE QUA".

L'assetto normativo divisato dal giudice 'a quo' nel sollevare questione di legittimita' costituzionale contestando, nei confronti sia dell'art. 70 sia dell'art. 71 cod.proc.pen., che la possibilita' di sospensione del procedimento penale per infermita' mentale dell'imputato, sia stata in essi prevista solo nella ipotesi di infermita' mentale sopravvenuta e non anche in quella di infermita' mentale - non coincidente con la totale incapacita' di intendere o di volere - gia' sussistente al momento in cui fu commesso il reato e successivamente protrattasi, puo' essere realizzato solo sopprimendo dall'art. 70, primo comma, le parole "sopravvenuta al fatto". Deve quindi ritenersi che l'art. 71 cod.proc.pen. sia stato erroneamente evocato nel proposto incidente. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

SENT. 340/92 B. PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE SOLO IN CASO DI INFERMITA' SOPRAVVENUTA AL FATTO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IN SENSO COMPRENSIVO DELL'IPOTESI DI INFERMITA' MENTALE, NON COMPORTANTE TOTALE INCAPACITA', GIA' SUSSISTENTE AL TEMPO DEL FATTO E SUCCESSIVAMENTE PROTRATTASI - ESCLUSIONE.

L'art. 70 cod.proc.pen., concernente la sospensione del procedimento per infermita' mentale dell'imputato, va inteso nel senso che la sospensione puo' essere bensi' disposta nella ipotesi di infermita' mentale sopravvenuta, ma non anche in quella di infermita' mentale - che non comporti incapacita' di intendere o di volere - gia' sussistente al momento in cui fu commesso il reato e successivamente protrattasi. Tale interpretazione, fatta palese dalla lettera del precetto, appare perfettamente in consonanza rispetto a quanto emerge dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, sia nel progetto del 1978 (art. 74) che in quello preliminare del 1988, e si rileva in modo assolutamente inequivoco dalla Relazione al testo definitivo (pag. 171) sicche' deve respingersi la tesi prospettata in contrario dall'Avvocatura dello Stato.

SENT. 340/92 C. PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' DELLA SOSPENSIONE SOLO IN CASO DI INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA AL FATTO - CONTESTATA MANCANZA DI ANALOGA PREVISIONE NELL'IPOTESI DI INFERMITA' MENTALE (CHE NON COMPORTI TOTALE INCAPACITA') AL TEMPO DEL FATTO GIA' SUSSISTENTE E SUCCESSIVAMENTE PROTRATTASI - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTODIFESA DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.

La impossibilita' della sospensione del procedimento penale per infermita' mentale dell'imputato che, non comportando totale incapacita' di intendere o di volere, sussista al "tempus commissi delicti" e successivamente perduri, vulnera il diritto di autodifesa dell'imputato, data l'eventualita' che all'esito del processo, senza che egli sia stato in grado di parteciparvi coscientemente, venga pronunciata nei suoi confronti una sentenza di condanna con conseguente applicazione della pena. Va quindi dichiarata, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - restando assorbita la verifica relativa all'altro parametro invocato (art. 3 Cost.) - la illegittimita' costituzionale dell'art. 70, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, con le parole "sopravvenuta al fatto", consente la sospensione del processo in questa sola ipotesi. - Su analoga questione, sollevata a suo tempo nei confronti dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, ma in relazione all'ipotesi in cui l'infermita' mentale dell'imputato risalente al momento del fatto comportasse una totale incapacita' di intendere o di volere che comunque avrebbe impedito la condanna: S. n. 23/1979.