About

Pronuncia 354/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1995 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Saltini Alfonso, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Massime

SENT. 354/96 A. - PROCESSO PENALE- ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA IRREVERSIBILE, DI COMPARIRE IN UDIENZA - EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI ANCHE PER LA PARTE CIVILE REGOLARMENTE COSTITUITA NEL GIUDIZIO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA PARTE CIVILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost., l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, in quanto - posto che si palesano forti analogie tra la stasi del processo determinata dalla incapacita' psichica dell'imputato e quella che scaturisce dall'impedimento a comparire dell'imputato, il quale non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, ambedue le situazioni di paralisi determinano ineluttabilmente la sostanziale sterilizzazione dell'azione civile esercitata nel processo penale; che, nel primo caso, l'art. 71, comma 6, cod. proc. pen. fa salvi i diritti della parte civile, sancendo l'inapplicabilita' dell'art. 75, comma 3, stesso codice e, quindi, consentendo il trasferimento della azione in sede civile senza che il relativo processo venga sospeso; e che una stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed indeterminabile non puo' non vulnerare il diritto di azione e di difesa della parte civile - il perturbamento del canone dell'uguaglianza assume nella specie connotazioni di incisivo risalto perche' intimamente correlato ad altro valore costituzionale, quale e' il diritto di agire a tutela dei propri diritti, che nell'ipotesi in esame risulta in egual misura compromesso. - S. n. 330/1994. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali

SENT. 354/96 B. PROCESSO PENALE - ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA IRREVERSIBILE, DI COMPARIRE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ASSUMERE PROVE E DI ADOTTARE IN ESITO SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO O DI NON LUOGO A PROCEDERE COME, INVECE, PREVISTO PER L'IPOTESI ANALOGA DI INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilita' di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilita' di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilita' dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine die' a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermita' mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non gia' l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalita' legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma