Pronuncia 354/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1995 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Saltini Alfonso, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 354/96 A. - PROCESSO PENALE- ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA IRREVERSIBILE, DI COMPARIRE IN UDIENZA - EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI ANCHE PER LA PARTE CIVILE REGOLARMENTE COSTITUITA NEL GIUDIZIO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA PARTE CIVILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 71
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 3