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Articolo 37 - CODICE PROCEDURA PENALE

nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. (81) ----------------- AGGIORNAMENTO (81) La Corte Costituzionale con sentenza 9-23 gennaio 1997, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 29/01/1995, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione." ----------------- AGGIORNAMENTO (113) La Corte Costituzionale con sentenza 6-14 luglio 2000, n. 283 (in G.U. 1a s.s. 19/07/2000, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto."
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 61/2007Depositata il 02/03/2007

Processo penale - Udienza preliminare - Ricusazione - Impossibilità per il giudice ricusato di pronunciare il decreto che dispone il giudizio - Mancata previsione - Dedotta irragionevolezza e disparità di trattamento tra imputati, nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Carenza di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice ricusato non possa pronunciare, all'esito dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio. Invero, l'ordinanza di remissione è carente di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano la rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo non fornisce alcuna motivazione circa l'applicabilità o meno, nel caso sottoposto al suo esame, della giurisprudenza di legittimità che ritiene valido il provvedimento emesso in violazione del divieto di cui all'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., se l'istanza di ricusazione sia stata successivamente rigettata, mentre risulta impropria e apodittica l'affermazione secondo cui la pronuncia di rigetto del giudice della ricusazione non «consente di ritenere sanata con efficacia retroattiva» la nullità del provvedimento emesso dal giudice nei cui confronti era stata proposta istanza di ricusazione, sia perché non chiarisce per quale ragione sarebbe nullo l'atto cui riferire una ipotetica «sanatoria», sia perché, ove fosse configurabile, la sanatoria stessa sarebbe, per sua natura, retroattiva. - In relazione all'inamissibilità per carenza di motivazione sui presupposti interpretativi v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 346/2006 e n. 298/2005. - In relazione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità citato nell'ordinanza v., ex plurimis , sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta, 18 gennaio 2000, n. 275.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 37, comma 2

Pronuncia 56/2007Depositata il 23/02/2007

Processo penale - Dibattimento - Ricusazione del giudice che abbia esercitato funzioni di contenuto pregiudicante in altro procedimento, anche non penale - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Questione meramente ipotetica ed astratta - Manifesta inammissibilità.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni di contenuto in concreto pregiudicante. La questione, infatti, si presenta meramente ipotetica ed astratta, poiché non risulta proposta rituale istanza di ricusazione del rimettente, ma solo manifestata dal difensore l'intenzione di proporla. - Sulla inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, qualora la istanza di ricusazione fosse stata presentata, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 147/2003.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 37, comma 1

Pronuncia 147/2003Depositata il 24/04/2003

Processo penale - Astensione e ricusazione del giudice - Esclusione della facoltà delle parti di ricusare il giudice, chiamato a celebrare l?udienza preliminare, quando abbia già pronunciato sentenza su richiesta (ai sensi dell?art. 444 cod. proc. pen.), nei confronti di imputati a titolo di concorso nel medesimo reato - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza, di imparzialità e terzietà del giudice nonché del diritto di difesa - Difetto di legittimazione del giudice 'a quo' a sollevare l?incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di ricusare il giudice chiamato a celebrare l'udienza preliminare che abbia in precedenza pronunciato sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di altri soggetti, imputati a titolo di concorso nel medesimo reato. Per un verso, infatti, la violazione dei parametri costituzionali evocati appare meramente ipotetica e astratta in quanto, nel caso di specie, non risulta che alcuna delle parti abbia presentato dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare. Per altro verso, ove fosse stata avanzata una formale dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, questi non avrebbe comunque potuto fare applicazione della norma censurata, in quanto si sarebbe dovuto limitare a trasmettere gli atti alla Corte d'appello, competente a decidere anche sulla ammissibilità della dichiarazione, unico giudice, quindi, legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina della ricusazione. - Sul difetto di legittimazione del giudice a sollevare questioni di costituzionalità in ordine all'incidente di ricusazione che lo riguarda e sulla attribuzione esclusivamente al giudice superiore della competenza a giudicare sulla ricusazione stessa, v. ordinanza, citata, n. 204 /1999.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 37, comma 1

Pronuncia 285/2002Depositata il 26/06/2002

Processo penale - Ricusazione del giudice - Reiterazione di istanza palesemente inammissibile e infondata - Divieto per il giudice ricusato di ogni sorta di delibazione - Asserita, ingiustificata, lesione dei principî di eguaglianza, dell?obbligatorio esercizio dell?azione penale e di efficienza del processo - Genericità della prospettazione e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, in quanto la norma censurata comporterebbe per il giudice ricusato il divieto di ogni sorta di delibazione anche di fronte alla reiterazione di istanza di ricusazione che appaia 'ictu oculi' palesemente inammissibile ed infondata. Infatti il giudice 'a quo' ha prospettato il quesito in termini del tutto generici senza alcuna indicazione circa la eventuale novità o meno dei motivi e della relativa pretestuosità della seconda istanza di ricusazione, laddove la giurisprudenza costituzionale più recente non fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale. - V. citate sentenza n. 10/1997 e ordinanze n. 466/1998 e n. 366/1999. - Sulla manifesta inammissibilità di questione carente in ordine alla motivazione sulla rilevanza v., 'ex plurimis', la citata ordinanza n. 8/2002.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 37, comma 2

Pronuncia 109/2001Depositata il 10/04/2001

Processo penale - Ricusazione del giudice - Ricusabilità del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Omessa previsione - Sopravvenuta astensione dei giudici ricusati nel procedimento a quo - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che possa essere ricusato il giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione una volta che, per effetto dell'accoglimento dell'istanza di astensione proposta dai giudici ricusati, sia venuto meno il giudizio di ricusazione, nell'ambito del quale era stata sollevata la questione. - In senso analogo, v. ordinanze n. 448/1994, n. 65/1991, n. 250/1990. M.R.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 283/2000Depositata il 14/07/2000

Processo penale - Imparzialità del giudice - Giudice che in diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto - Omessa previsione quale causa di ricusazione - Conseguente lesione del diritto di difesa e violazione del principio di parità di trattamento tra imputati, in contrasto con i principw del giusto processo - Illegittimita' costituzionale in parte qua.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Sussistono, infatti, i presupposti che questa Corte ha indicato in sue precedenti decisioni per un eventuale intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialita' - neutralita' del giudice. In particolare, l'accoglimento della questione e' imposto dai parametri costituzionali (spec. artt. 3 e 24 della Costituzione, invocati dagli attuali rimettenti) cui la giurisprudenza di questa Corte si e' richiamata nell'affermare l'operativita' del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialita' del giudice (principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Precedenti: - sent. n. 371/1996, nn. 306, 307, 308, 331 e 351 del 1997, n. 241/1999, 113/2000 e ord. n. 178/1999 nelle quali sono state ricostruite le sfere di applicazione degli istituti della incompatibilita' e dell'astensione - ricusazione ed e'stata individuata la funzione da essi svolta per assicurare un'esaustiva tutela del principio del giusto processo. - sent. nn. 432/1995, 155 e 131/1996, 311 e 346/1997, 290/1998, 241/1999, 113/2000 ove e' stato affermata l'operativita' del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialita' del giudice. - sent. nn. 131 e 155/1996, n. 364/1997 e ord. nn. 206 e 203/1998; 29, 135, 152, 153 e 444/1999 ove e' stato affermato il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione delle attivita' del giudice che ne pregiudicano l'imparzialita', non e' sufficiente che il giudice stesso abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 37, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 444/1999Depositata il 01/12/1999

ORD. 444/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICI CHE ABBIANO PRONUNCIATO O ABBIANO CONCORSO A PRONUNCIARE, NEI CONFRONTI DELLO STESSO IMPUTATO, PROVVEDIMENTO 'DE PLANO' IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UNA MISURA CAUTELARE REALE (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO) CON VALUTAZIONE DELLA SUA RESPONSABILITA' PENALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI GIUDICANTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO O POSSIBILITA' DI ESERCITARE LA RICUSAZIONE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI IMPARZIALITA' E DEL GIUSTO PROCESSO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLE SENTENZE NN. 371/1996 E 308/1997 - APPLICABILITA' EVENTUALE DEGLI ISTITUTI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - MANIFESTA INFODNATEZZA.

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, primo comma, lett. a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emanando un decreto nel quale e' stata valutata la posizione dello stesso imputato in ordine alla responsabilita' penale. Infatti - posto che le misure cautelari reali sono attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilita' puo' costituire situazione di pericolo, e, pur raccordandosi ad un reato, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perche' la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose, sicche' per la loro adozione non si richiede quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo - se la valutazione di merito non e' imposta dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice, l'eventuale effetto pregiudicante dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione. - S. nn. 48/1994, 66 e 308/1997; O. nn. 203/1998 e 29/1999.

Norme citate

Pronuncia 366/1999Depositata il 28/07/1999

ORD. 366/99. PROCESSO PENALE - ISTANZA DI RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' - RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA SULLA BASE DI ASSERITI NUOVI MOTIVI - LAMENTATA PARALISI DELL'AZIONE PENALE, NONCHE' SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL PROPRIO GIUDICE NATURALE - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25 E 101 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE IN QUANTO CONCERNENTE UNA NORMA DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA 'IN PARTE QUA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione poiche', premesso che la Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997, la illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, qualora sia riproposta l'istanza di ricusazione <<fondata sui medesimi motivi>>, fa divieto al giudice di pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o la rigetta; <<altra questione, analoga a quella odierna e' stata dichiarata manifestamente inammissibile in quanto la disposizione non fa piu' divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale>>, cioe' con l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di un serio raccordo con la realta' fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuita'.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 37, comma 2

Pronuncia 241/1999Depositata il 17/06/1999

SENT. 241/99 A. PROCESSO PENALE - IMPARZIALITA'-TERZIETA' DEL GIUDICE - STRUMENTI DI GARANZIA - INCOMPATIBILITA' E ASTENSIONE-RICUSAZIONE - AMBITI DI APPLICABILITA' - NECESSARIA DISTINZIONE - REGOLE E GIUSTIFICATE ECCEZIONI.

Come la Corte ha gia' piu' volte affermato, alla tutela del principio del giusto processo sono ordinate non soltanto le incompatibilita' determinate da atti compiuti nel procedimento (art. 34 cod. proc. pen.), ma anche l'astensione (art. 36) e la ricusazione (art. 37), questi ultimi istituti essendo finalizzati, al pari delle prime, alla garanzia dell'imparzialita' del giudice, intesa come terzieta'-non pregiudizio. Al riguardo, pero', nella necessaria distinzione tra tali strumenti di garanzia, nelle numerose sentenze della Corte in materia di incompatibilita' e' stata assecondata la scelta del legislatore di riferire il pregiudizio all'esercizio di funzioni, tipiche e definibili in astratto, avvenuto nello stesso procedimento, sul presupposto che solo in questi casi l'esigenza di terzieta' del giudice possa essere apprezzata fin dal momento della formazione dei collegi e degli uffici giudicanti, possa essere quindi soddisfatta con tempestive deroghe alle tabelle o agli ordinari criteri di assegnazione degli affari e non resti affidata soltanto all'iniziativa del singolo giudice o delle parti, mentre, negli altri casi, nei quali il pregiudizio consegua all'esercizio di funzioni in un diverso procedimento, lo strumento di tutela del principio del giusto processo si attiene, di norma, alla sola area degli istituti dell'astensione e della ricusazione. Tale scelta sistematica, alla quale e' improntata la disciplina positiva, non e' tuttavia contraddetta dalla sentenza n. 371 del 1996, nella quale il principio del giusto processo ha condotto a configurare una incompatibilita' che non consegue all'esercizio di funzioni in un medesimo procedimento, ma ad atti compiuti in un procedimento diverso, essendosi dichiarato illegittimo l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata: di fronte all'eventualita' che un medesimo giudice-persona fisica ritornasse con una sentenza successiva su valutazioni di responsabilita' gia' compiute in una precedente sentenza penale, appariva necessario che il principio di terzieta'-non pregiudizio si dispiegasse al pieno delle sue capacita' qualificatorie, cosi' da far ritenere pregiudicanti, e quindi motivo di incompatibilita', le valutazioni espresse dal giudice in un precedente procedimento penale, che era si' formalmente diverso ma riguardava una vicenda sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente dovrebbe, essere giudicata nel medesimo contesto processuale. - Oltre a S. n. 371/1996 (gia' citata nel testo) v. S. nn. 306/1997, 307/1997 e 308/1997. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro

Norme citate

Pronuncia 204/1999Depositata il 28/05/1999

ORD. 204/99. PROCESSO PENALE - RICUSAZIONE DEL GIUDICE - PRONUNCIA SUI FATTI OGGETTO DELL'IMPUTAZIONE IN SENTENZA EMESSA IN ALTRO PROCEDIMENTO, ANCHE NON PENALE - MANCATA INCLUSIONE DI TALE IPOTESI TRA I MOTIVI PER CUI LA RICUSAZIONE E' AMMESSA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA', LESIVA DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA', RISPETTO ALLE NORME CHE IN CASO DI VALUTAZIONE DI MERITO SUI FATTI DI CAUSA ESPRESSA PRIMA DELLA SENTENZA INDEBITAMENTE, E QUANDO ESISTANO GRAVI RAGIONI DI CONVENIENZA, PREVEDONO, RISPETTIVAMENTE, LA POSSIBILITA' DELLA RICUSAZIONE E L'OBBLIGO DI ASTENSIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DALLO STESSO GIUDICE RICUSATO, NON COMPETENTE A PRONUNCIARSI SULLA RICUSAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede come motivo di ricusazione del giudice l'ipotesi in cui questi si sia pronunciato sui fatti oggetto dell'imputazione in una sentenza emessa in altro procedimento anche non penale (nella specie, in giudizio su opposizione a provvedimento di sospensione provvisoria della patente). La questione e' stata infatti sollevata, in seguito a dichiarazione di ricusazione proposta dal pubblico ministero, dallo stesso pretore ricusato, che alla stregua della disciplina prevista dagli artt. 40 e 41 cod. proc. pen. - secondo i quali, nel caso, competente a decidere sulla ricusazione, sia in punto di ammissibilita' che sul merito, e' il tribunale - non era legittimato a promuovere l'incidente. - Cfr., su questioni sorte in materia su norme del codice del 1930, S. n. 138/1983.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 37, comma 1

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.