Articolo 595 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 46/2004Depositata il 27/01/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludono l?appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, se da un lato anche la preclusione in capo al pubblico ministero della facoltà di appellare in via incidentale le sentenze di condanna pronunciate in sede di giudizio abbreviato costituisce espressione del principio secondo il quale l?esigenza di un effettiva parità delle parti non comporta necessariamente l?identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell?imputato, trovando il limite all?appello della parte pubblica una sua giustificazione nell?obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, dall?altro lato poi l?intervento richiesto dal giudice 'a quo', volto al riconoscimento in capo al pubblico ministero dell?appello incidentale là dove allo stesso è precluso l?appello in via principale avverso le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, si tradurrebbe nella creazione di una disciplina manifestamente eccentrica rispetto alle linee-guida del sistema delle impugnazioni, secondo le quali la non spettanza del potere di appello incidentale alla parte che è priva del potere di proporre l?appello principale si spiega per il fatto che l?appello incidentale non può essere considerato come un mezzo di impugnazione distinto ed autonomo rispetto all?appello, ma, al contrario, ne costituisce una particolare espressione. - Cfr. le richiamate ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002 e n. 421/2001.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 595
Parametri costituzionali
Pronuncia 421/2001Depositata il 21/12/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al ?principio di ragionevolezza? e all?art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, nell?ordinanza di rimessione viene omessa l?indicazione - indispensabile ai fini della verifica della rilevanza del quesito di costituzionalità nel giudizio 'a quo' - se, nel caso concreto, il pubblico ministero abbia proposto appello e di quale tipo. M.F.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 595
Parametri costituzionali
Pronuncia 280/1995Depositata il 28/06/1995
La ragion d'essere dell'appello incidentale trova le proprie radici nel sistema generale delle impugnazioni, e piu' specificamente in quello dell'appello, intendendosi con l'appello incidentale assicurare a ciascuna delle parti il potere di esprimere le proprie scelte dopo avuta la piena conoscenza della posizione assunta dalle altre parti in ordine alla sentenza di primo grado. Ogni parte, nel sistema del processo, puo', alla luce della sentenza di primo grado, mantenere le posizioni originariamente assunte e quindi, ove la sentenza non abbia dato ad esse piena soddisfazione, impugnare la decisione stessa: ed e' qui che si colloca il rimedio dell'appello principale. Diversa e' invece la situazione della parte rispetto alle prospettive di una sentenza futura quale e' quella del giudice di secondo grado, quando una divergenza di quest'ultima rispetto a quella resa dal giudice di primo grado sia divenuta possibile per effetto dell'appello proposto da altra parte processuale, in particolare da quella le cui ragioni od istanze siano contrapposte alle proprie. In questo caso appare equo e ragionevole assicurare alla parte, che si era risolta a fare acquiescenza alla sentenza del primo giudice, il mezzo per impedire che la sentenza di secondo grado possa sacrificare le proprie ragioni al di la' di quanto gia' accaduto per effetto della sentenza di primo grado. red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 595
Pronuncia 280/1995Depositata il 28/06/1995
Il potere di appello del pubblico ministero non puo' riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse - nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa - una proiezione necessaria ed ineludibile. Nei lavori preparatori della Costituzione non e' dato rinvenire la benche' minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione. Dall'esame degli atti suddetti risulta che la costituzionalizzazione dell'obbligo di esercitare l'azione penale fu trattata esclusivamente in relazione a profili attinenti al momento iniziale dell'azione penale, senza il minimo, neanche implicito, riferimento ai momenti successivi, e tanto meno a giudizi d'impugnazione. Anche tutto il sistema delle impugnazioni penali depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non e' riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale. Cio' si ricava, in primo luogo, dal potere del pubblico ministero di fare acquiescenza alla sentenza di primo grado, quali che siano state le sue conclusioni e quale che sia stato il contenuto della sentenza (art. 570, primo comma, del codice di procedura penale). E poiche' da tale possibile acquiescenza deriva, come unica conseguenza prevista dall'ordinamento processuale, il potere di impugnazione del procuratore generale presso la corte d'appello (art. 570, primo comma, citato), puo' osservarsi che un potere conferito alternativamente a due soggetti mal si concilia con la doverosita' in capo ad uno di essi. In terzo luogo l'appello, come ogni altra impugnazione del pubblico ministero in materia penale, e' rinunciabile nelle forme previste dall'art. 589 del codice di procedura penale, senza che la legge richieda al riguardo alcuna motivazione. Si deve pertanto escludere che l'art. 595 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, con quello di altre parti processuali, l'appello incidentale del pubblico ministero, sia da considerare costituzionalmente illegittimo perche' in contrasto con l'art. 112 della Costituzione (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 112 Cost., dell'art. 595 cod. proc. pen.). - V. S. n. 177/1971, dichiarativa della illegittimita' costituzionale della norma del previgente codice disciplinante l'appello incidentale del pubblico ministero. red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 595
Parametri costituzionali
Pronuncia 280/1995Depositata il 28/06/1995
L'appello incidentale e' per il pubblico ministero un onere, nel senso che egli deve farvi ricorso solo se intende cercare di impedire quegli effetti favorevoli per l'imputato che potrebbero derivare da un accoglimento dell'appello principale dall'imputato stesso proposto. Se di un dovere in senso lato si puo' parlare per il pubblico ministero di fronte all'esercizio del potere d'impugnazione, tale dovere e' riconducibile a quei generali doveri che competono al pubblico ministero in relazione alle funzioni ad esso demandate, doveri che nel vigente ordinamento giudiziario (art. 73 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) sono indicati con riferimento alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia e, con specifico riferimento al campo penale, come promovimento della repressione dei reati. Da questo insieme di riferimenti e' dato trarre la conclusione che quando il pubblico ministero deve decidere se impugnare o meno una sentenza, egli deve interrogare la propria coscienza in relazione al contenuto del provvedimento impugnabile e determinarsi secondo gli interessi generali della giustizia. Questo vale per l'appello principale; ma analoga considerazione puo' farsi per l'appello incidentale, con il correttivo del particolare profilo derivante dalla visione che il pubblico ministero possa essere indotto ad avere circa i contenuti della sentenza che il giudice di secondo grado potrebbe essere tratto a pronunciare in accoglimento dell'appello principale dell'imputato pervenendo a conclusioni che egli ritiene, ove fossero adottate, contrarie a giustizia. red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 595
Pronuncia 98/1994Depositata il 24/03/1994
La diversita' dei poteri spettanti ai fini delle impugnazioni nel giudizio abbreviato all'imputato ed al P.M., che - come ritenuto dal giudice 'a quo' - non puo' proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna, e' giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost.. Peraltro, la limitazione dei poteri del P.M. non e' irragionevole, tenuto anche conto che in altre fasi del processo, lo stesso gode di talune posizioni di vantaggio che comunque l'art. 24 Cost., posto a garanzia del diritto di difesa - inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona - ha valore preminente e non puo' essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella relativa a finalita' deflattive e alla speditezza del processo. Diverso valore ha invece l'art. 112 Cost., invocato dal giudice 'a quo', che puo' invece cedere a fronte di esigenze come quella sopra indicata, salvo il limite dell'idoneita' all'assolvimento dei compiti cui il P.M. e' preposto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale - nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione). red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443
- codice di procedura penale-Art. 595
Parametri costituzionali
Pronuncia 98/1994Depositata il 24/03/1994
Una volta escluso che gli artt. 443 e 595 cod. proc. pen. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dall'autorita' rimettente, non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - violino gli invocati precetti degli artt. 3 e 112 Cost., non spetta alla Corte stabilire, non ponendosi al riguardo problemi di costituzionalita', se l'assunto del giudice 'a quo' - in cio' confortato da parte della giurisprudenza - per cui la contestata preclusione dell'appello incidentale si fa discendere dalla preclusione (ex art. 443, terzo comma, cod. proc. pen.) dell'appello principale, sia o no esatto. V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443
- codice di procedura penale-Art. 595
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.