Pronuncia 98/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Cendretto Carmelo, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale - nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Vincenzo Caianello

Data deposito: Thu Mar 24 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 98/94 A. PROCESSO PENALE - POTERI DI IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - FONDAMENTO ED ESTENSIONE - CONFIGURABILITA' IN MODO SIMMETRICO AL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.

Pur avendo affermato, in riferimento all'art. 112 Cost., che il potere di impugnazione del pubblico ministero e' un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale e un atto conseguente al suo promovimento, la Corte costituzionale ha tuttavia escluso che esso debba configurarsi in modo simmetrico rispetto al diritto di difesa dell'imputato. Le funzioni e i poteri del pubblico ministero, non assistiti da garanzie di intensita' pari a quelle assicurate all'imputato dall'art. 24 Cost. - che non riguarda l'organo di accusa - si configurano infatti in base alla legge ordinaria, censurabile per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.. - Cfr. S. nn. 177/1971 e 363/1991. red.: E.M. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 98/94 B. PROCESSO PENALE - PRINCIPIO DELLA "PARITA' DELLE ARMI" - CONCRETIZZAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PREMINENZA DELLE ESIGENZE RICOLLEGABILI ALLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA.

Secondo un indirizzo costante della giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio della "parita' delle armi" tra accusa e imputato, si modula non solo e tanto sull'identita' delle rispettive posizioni, quanto sul raccordo con l'esigenza di non comprimere poteri e facolta' dell'imputato riconducibili al precetto dell'art. 24 Cost.. red.: E.M. rev.: S.P.

SENT. 98/94 C. PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA - IMPUGNATIVA DELL'IMPUTATO - APPELLO INCIDENTALE DEL P.M. - RITENUTA IMPROPONIBILITA' - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA LE PARTI PROCESSUALI, NONCHE' DI QUELLI DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DELL' ESERCIZIO DELLA POTESTA' PUNITIVA DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La diversita' dei poteri spettanti ai fini delle impugnazioni nel giudizio abbreviato all'imputato ed al P.M., che - come ritenuto dal giudice 'a quo' - non puo' proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna, e' giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost.. Peraltro, la limitazione dei poteri del P.M. non e' irragionevole, tenuto anche conto che in altre fasi del processo, lo stesso gode di talune posizioni di vantaggio che comunque l'art. 24 Cost., posto a garanzia del diritto di difesa - inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona - ha valore preminente e non puo' essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella relativa a finalita' deflattive e alla speditezza del processo. Diverso valore ha invece l'art. 112 Cost., invocato dal giudice 'a quo', che puo' invece cedere a fronte di esigenze come quella sopra indicata, salvo il limite dell'idoneita' all'assolvimento dei compiti cui il P.M. e' preposto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale - nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione). red.: E.M. rev.: S.P.

SENT. 98/94 D. PROCESSO PENALE - CONTESTATA PRECLUSIONE, IN ESITO AL GIUDIZIO ABBREVIATO, IN CASO DI APPELLO DELL'IMPUTATO AVVERSO LA SENTENZA DI CONDANNA, DI APPELLO INCIDENTALE DEL PUBBLICO MINISTERO - NON SPETTANZA ALLA CORTE, UNA VOLTA ESCLUSA LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IMPUGNATA, DEL DOVERE DI PRENDERE POSIZIONE SULL'ASSUNTO INTERPRETATIVO SECONDO CUI LA PRECLUSIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE DISCENDE DALLA PRECLUSIONE DELL'APPELLO PRINCIPALE.

Una volta escluso che gli artt. 443 e 595 cod. proc. pen. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dall'autorita' rimettente, non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - violino gli invocati precetti degli artt. 3 e 112 Cost., non spetta alla Corte stabilire, non ponendosi al riguardo problemi di costituzionalita', se l'assunto del giudice 'a quo' - in cio' confortato da parte della giurisprudenza - per cui la contestata preclusione dell'appello incidentale si fa discendere dalla preclusione (ex art. 443, terzo comma, cod. proc. pen.) dell'appello principale, sia o no esatto. V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.