Articolo 443 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 274/2009Depositata il 29/10/2009
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. ed assorbito l'ulteriore profilo di censura, l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente, emesse nel corso del giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato si fonda sulla libera accettazione, da parte dell'imputato, di limitazioni a diritti e facoltà, quale contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio: tra tali limitazioni rientrano quelle all'appello che, per essere costituzionalmente compatibili, debbono essere basate su criteri razionali. Nella specie, appare irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa e non possa, invece, appellare l'assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità, considerato che questo tipo di sentenza assolutoria non ha valenza pienamente liberatoria, postula l'accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato e dell'assenza di cause di giustificazione e può comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano giuridico, come l'applicazione di una misura di sicurezza. >-V. citata, sentenza n. 85/2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario. >-Sulle caratteristiche del giudizio abbreviato v., citate, sentenze n. 298/2008, n. 26/2007, n. 288/1997, n. 98/1994, n. 363/1991. >-Sulle misure di sicurezza applicabili all'imputato assolto per vizio di mente e socialmente pericoloso v., citata, sentenza n. 253/2003.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 1
- legge-Art. 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 229/2008Depositata il 20/06/2008
Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina ai procedimenti in corso, stabilendo altresì che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni. - V. sentenza n. 320/2007.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443
- legge-Art. 2
- legge-Art. 10
Parametri costituzionali
Pronuncia 153/2008Depositata il 16/05/2008
Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, censurati in relazione agli artt. 3, 111 e 112 Cost. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 320 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui - modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale - esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, sicché, alla stregua della richiamata pronuncia, gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 1
- legge-Art. 2
- legge-Art. 10, comma 1
- legge-Art. 10, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 152/2008Depositata il 16/05/2008
Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 443 cod. proc. pen., come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentono l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Invero, premesso che la rilevanza della questione è limitata all'art. 443, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 10 della legge n. 46 del 2006, successivamente all'ordinanza di rimessione è stata dichiarata, con la sentenza n. 320 del 2007, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla luce della citata sentenza.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 593
- legge-Art. 1
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 1
- legge-Art. 2
- legge-Art. 10, comma 1
- legge-Art. 10, comma 2
- legge-Art. 10, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 320/2007Depositata il 20/07/2007
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, l'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Come già affermato nella sent. n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge nella parte in cui rimuoveva il potere di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario, anche la norma in oggetto racchiude una dissimmetria radicale fra i poteri delle parti necessarie del processo penale, poiché, a differenza dell'imputato, che rimane abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua responsabilità, il pubblico ministero viene totalmente privato del simmetrico potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva, senza che tale ablazione possa venir giustificata dall'obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, considerato, altresì, che il valore della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali e non può essere perseguito attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti. - La incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge n. 46 del 2006 è stata pronunciata con sentenza n. 26/2007, citata. - Sul giudizio abbreviato v., citate, sentenze n. 442/1994, n. 92/1992 n. 363 e n. 81/1991, n. 183 e n. 66/1990 e ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002, n. 421/2001, n. 33/1998 e n. 305/1992. - Sul fatto che il valore costituzionale della ragionevole durata del processo debba essere contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali v., citate, ex plurimis , sentenza n. 219/2004, ordinanze n. 420 e n. 418/2004.
Norme citate
- legge-Art. 2
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 46/2004Depositata il 27/01/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludono l?appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, se da un lato anche la preclusione in capo al pubblico ministero della facoltà di appellare in via incidentale le sentenze di condanna pronunciate in sede di giudizio abbreviato costituisce espressione del principio secondo il quale l?esigenza di un effettiva parità delle parti non comporta necessariamente l?identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell?imputato, trovando il limite all?appello della parte pubblica una sua giustificazione nell?obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, dall?altro lato poi l?intervento richiesto dal giudice 'a quo', volto al riconoscimento in capo al pubblico ministero dell?appello incidentale là dove allo stesso è precluso l?appello in via principale avverso le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, si tradurrebbe nella creazione di una disciplina manifestamente eccentrica rispetto alle linee-guida del sistema delle impugnazioni, secondo le quali la non spettanza del potere di appello incidentale alla parte che è priva del potere di proporre l?appello principale si spiega per il fatto che l?appello incidentale non può essere considerato come un mezzo di impugnazione distinto ed autonomo rispetto all?appello, ma, al contrario, ne costituisce una particolare espressione. - Cfr. le richiamate ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002 e n. 421/2001.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 595
Parametri costituzionali
Pronuncia 165/2003Depositata il 09/05/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato. Infatti: a) il principio di parità delle parti non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, essendo invece ragionevole il limite all'appello della parte pubblica in funzione della rapida e completa definizione dei processi svoltisi con il rito abbreviato; b) il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale; c) sono inconferenti i parametri concernenti i diritti inviolabili della persona e del diritto di difesa. - V. citate ordinanze n. 347/2002 con riferimento ai parametri 3 e 111, secondo comma, Cost. e n. 421/2001, con riferimento al solo art. 111; e n. 347/2002, con riferimento all'art. 112 Cost.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 3
Pronuncia 347/2002Depositata il 16/07/2002
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che il pubblico ministero non può proporrre appello contro le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Le argomentazioni in base alle quali la Corte ha escluso, con precedente decisione, il contrasto della norma con l'art. 111 della Costituzione e la già evidenziata 'ratio' della norma stessa, valgono ad escludere la violazione anche degli ulteriori parametri, cui si riferisce l'attuale rimettente. - Cfr. ordinanza n. 421/2001, richiamata quale precedente alla decisione.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 111
- legge costituzionale-Art.
- Costituzione-Art. 112
Pronuncia 421/2001Depositata il 21/12/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al ?principio di ragionevolezza? e all?art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, nell?ordinanza di rimessione viene omessa l?indicazione - indispensabile ai fini della verifica della rilevanza del quesito di costituzionalità nel giudizio 'a quo' - se, nel caso concreto, il pubblico ministero abbia proposto appello e di quale tipo. M.F.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 595
Parametri costituzionali
Pronuncia 421/2001Depositata il 21/12/2001
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell?artt. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all?art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello anche avverso le sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell?udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato. Infatti, il principio di parità tra accusa e difesa (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale) non comporta necessariamente l?identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell?imputato, sicché la norma censurata può ritenersi ragionevolmente giustificata dalla diversa posizione in cui vengono a trovarsi i due soggetti processuali nell?ambito del giudizio abbreviato ? nel quale l?imputato consente di essere giudicato in base alle prove raccolte dal p.m., fuori dalle garanzie del contraddittorio ? nonché dall?obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svolti in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta. - Sul principio di parità delle parti e poteri processuali v. sentenze n. 98/1994, n. 324/1994, n. 432/1992, n. 363/1991, ordinanza n. 426/1998. - In tema di poteri del pubblico ministero nel giudizio abbreviato v. sentenza n. 115/2001. - Sui poteri di impugnazione del pubblico ministero v. in generale sentenza n. 280/1995, ordinanza n. 426/1998; con riferimento al giudizio abbreviato, sentenze n. 98/1994, n. 363/1991, ordinanze n. 305/1992, n. 373/1991, sentenza n. 115/2001. M.F.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.