Articolo 32 - CODICE PROCEDURA PENALE
I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127.
La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private.
Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.