Articolo 111 - CODICE PROCEDURA PENALE
Data ((e sottoscrizione)) degli atti
Quando la legge richiede la data di un atto, ((informatico o analogico,)) sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. L'indicazione dell'ora e' necessaria solo se espressamente descritta.
Se l'indicazione della data di un atto e' prescritta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.
((2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico e' sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.))
((290))
((2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorita' procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identita' della persona che lo ha reso.))
((290))
((2-quater. Quando l'atto e' redatto in forma di documento analogico e ne e' richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.))
((290))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.