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Articolo 446 - CODICE PROCEDURA PENALE

Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 ((o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo)).
La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata ((da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore)).
Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
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Massime della Corte Costituzionale

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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.