Articolo 604 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lett. c ), 179 e 604 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; nonché, «in aggiunta o in alternativa», degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui non consentono all'imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di avvalersi in modo pieno, in grado di appello, delle facoltà previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 del medesimo codice. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge n. 67 del 2014 che ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina del processo penale senza la presenza dell'imputato. Per effetto di tale provvedimento, tre delle cinque norme censurate (artt. 175, 603 e 604 cod. proc. pen.) sono state oggetto di rilevanti interventi modificativi ed è radicalmente mutato il panorama normativo di riferimento. Alla luce del citato ius superveniens compete, pertanto, al giudice a quo un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, ove riconosca che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale, decide nel merito, disponendo, ove necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del giudizio. Infatti la norma censurata non comporta alcuna «incongrua» privazione di un grado di giudizio di merito, in quanto la completa trattazione del merito è assicurata in grado di appello dalla rinnovazione del dibattimento, quando la sentenza di improcedibilità è intervenuta prima che si sia dato corso all'istruzione dibattimentale, ovvero in primo grado, quando la sentenza di improcedibilità è pronunciata in esito all'istruzione dibattimentale e alla discussione sul merito: sicché non risulta leso il diritto di difesa dell'imputato né sussiste la supposta disparità di trattamento tra imputati a seconda del momento in cui venga pronunciata la sentenza di improcedibilità. - Per una situazione analoga, ma riferita all'art. 522, quarto comma, del codice di procedura penale del 1930, v. citata sentenza n. 41/1965. - Sempre in tema di diritto di difesa e doppia istanza di giudizio, v. citata ordinanza n. 109/1971.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 604, comma 4, del codice di procedura penale - nella parte in cui prevede che, quando il giudice di appello accerti una nullita' assoluta da cui sia derivata la nullita' del provvedimento che dispone il giudizio davanti al pretore o al tribunale in composizione monocratica, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita', anziche' al pubblico ministero - sollevata in riferimento agli articoli 24 e 112 della Costituzione per la lamentata compromissione del diritto di difesa (in ragione della impossibilita' di accedere ai riti alternativi ed, in particolare, al giudizio abbreviato), e del principio che riserva al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale (di fatto esercitata dal giudice del dibattimento con l'emissione del nuovo decreto). Difatti la premessa del rimettente contrasta con l'intepretazione del giudice della legittimita', secondo il quale alla dichiarazione di nullita' il procedimento deve regredire allo stato e grado in cui era stato compiuto, con competenza del pubblico ministero alla nuova citazione, e in quanto - anche in accoglimento della diversa premessa - il rimettente trascura l'incidenza della speciale disciplina transitoria dettata dagli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che <
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 446, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilita' di formulare richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di appello, quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., in quanto, nella specie, l'omessa presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 446, primo comma, cod. proc. pen. e' dipesa dalla scelta difensiva, liberamente esercitata, di sollecitare in via esclusiva la richiesta di proscioglimento anticipato per un supposto vizio dell'atto di querela (mentre, ove l'imputato, se presente al dibattimento di primo grado, o il suo difensore, se munito di procura speciale, avesse esercitato, subordinatamente alla richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la facolta' di presentare tempestivamente richiesta di applicazione della pena, il giudice di appello avrebbe potuto, in applicazione dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., pronunciare sentenza di patteggiamento in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado). - S. n. 101/1993.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Invero, posto che il giudice 'a quo' dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il potere del giudice di appello di disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per effetto della dichiarazione di nullita' della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo 'ex' art. 546, comma 3, cod. proc. pen.; nell'ordinanza di rimessione non sono esplicitate <
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado non possa partecipare al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza da parte del giudice d'appello, e dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 179 cod. proc. pen., da cui e' derivata la nullita' della sentenza di primo grado, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita', anziche', in analogia a quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. 604, ad altra sezione dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, al tribunale piu' vicino, in quanto la disposizione che prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, la sentenza annullata (art. 34, comma 1, cod. proc. pen.) non puo' essere interpretata alla luce degli invocati parametri costituzionali, come riferita esclusivamente all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, posto che la disposizione stessa non distingue l'annullamento ed il rinvio disposto dalla Corte di cassazione dall'annullamento e rinvio disposto da una corte d'appello; che nella prospettiva della posizione del giudice chiamato a giudicare, la regola dell'incompatibilita', secondo il significato proprio delle parole che la esprimono, si riferisce ad ogni caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza conformemente alla finalita' del regime delle incompatibilita' che esclude che lo stesso giudice possa pronunciarsi piu' volte nel merito dello stesso giudizio; e che siffatta interpretazione, letterale e logica, dell'art. 34, comma 1, non e' contraddetta dalla disciplina della trasmissione degli atti al giudice di primo grado da parte del giudice d'appello che dichiara la nullita' della sentenza impugnata (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.), il rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita' non escludendo che, cosi' individuato l'ufficio giudiziario competente per l'ulteriore corso del procedimento, valgano poi, quanto alla partecipazione al giudizio, le regole proprie dell'incompatibilita', che riguardano non l'ufficio chiamato a giudicare ma la persona del magistrato che, nel singolo caso, e' investita delle relative funzioni, perche' in concreto sia garantita l'imparzialita' del giudizio. red.: S. Di Palma
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo la stessa prospettata in modo perplesso ed altresi' tale, da non consentire l'individuazione dell'oggetto e dei termini del giudizio principale. red.: G. Leo
Il diritto di rinuncia all'amnistia trova il suo supporto in un principio costituzionale (art. 24, secondo comma). Pertanto una sentenza di estinzione del reato per sopravvenuta amnistia, pronunciata nei confronti di un imputato che ignori l'esistenza del processo a suo carico, integrando " una decisione erronea ", non potrebbe non trovare rimedio attraverso il gravame dell'appello. Proprio questa, del resto, e' l'ipotesi prevista dall'art. 604, comma sesto, cod. proc. pen., il quale, se l'imputato ha impugnato per rinunciare all'amnistia, consente al giudice d'appello di decidere nel merito.