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Pronuncia 580/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 459, comma terzo, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 129 dello stesso codice; 5 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 5 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 giugno 1990 dal G.I.P. presso la Pretura di Marsala nel procedimento penale a carico di Rizzo Ninfa, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 12 luglio 1990 dal G.I.P. presso la Pretura di Marsala nel procedimento penale a carico di Ribaudo Vito Roberto, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre il Giudice relatore Ettore Gallo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, comma terzo, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., 5 della legge 11 aprile 1990, n. 73, e 5 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Marsala, con le ordinanze 22 giugno e 12 luglio 1990, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CONSO

Massime

SENT. 580/90 A. PROCESSO PENALE - DECRETO PENALE - RICHIESTA DEL P.M. - SOPRAVVENUTA AMNISTIA - RITENUTO DOVERE PER IL GIUDICE DI IMMEDIATA DECLARATORIA - CONSEGUENTE RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESERCITARE LA FACOLTA' DI RINUNCIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non risponde a verita' che il giudice per le indagini preliminari - come ritenuto dall'autorita' rimettente - a fronte della richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero, non abbia nella legge processuale, nel caso di sopravvenienza dell'amnistia, alcuno strumento per renderne edotto l'imputato al fine di consentirgli di esprimere eventuale rinunzia. La previsione del terzo comma dell'art. 459 cod. proc. pen. non esclude per nulla, nelle more della decisione, il compimento di quelle attivita' materiali (biglietto di cancelleria, avviso scritto, convocazione informale) volte a rendere concretamente attuabile il principio di diritto sostanziale fissato negli articoli 5 della legge n. 73 del 1990 e del decreto presidenziale d'amnistia n. 75 del 1990, nel caso applicabili. Qualora tali mezzi fossero ritenuti non ortodossi una diversa soluzione e' rinvenibile nella disposizione dello stesso art. 459, secondo cui, quando il giudice "non accoglie la richiesta (del pubblico ministero), se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 " (come nel caso di specie) " restituisce gli atti al pubblico ministero," il quale, poi, per raggiungere il fine doveroso di non offendere diritti costituzionalmente garantiti, potra' avvalersi di altre possibilita' formali ed informali offerte dal sistema processuale, la cui scelta e' pero' affidata ai poteri della magistratura di merito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459, terzo comma, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., 5 legge 11 aprile 1990, n. 73, e 5 d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.).

Norme citate

SENT. 580/90 B. AMNISTIA - FACOLTA' DI RINUNCIA - GARANZIA COSTITUZIONALE - IMPLICAZIONI - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO NEI CONFRONTI DI IMPUTATO NON POSTO IN GRADO DI RINUNCIARE ALL'AMNISTIA - PRECLUSIONE DELL'APPELLO - INSUSSISTENZA.

Il diritto di rinuncia all'amnistia trova il suo supporto in un principio costituzionale (art. 24, secondo comma). Pertanto una sentenza di estinzione del reato per sopravvenuta amnistia, pronunciata nei confronti di un imputato che ignori l'esistenza del processo a suo carico, integrando " una decisione erronea ", non potrebbe non trovare rimedio attraverso il gravame dell'appello. Proprio questa, del resto, e' l'ipotesi prevista dall'art. 604, comma sesto, cod. proc. pen., il quale, se l'imputato ha impugnato per rinunciare all'amnistia, consente al giudice d'appello di decidere nel merito.