Articolo 522 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, ove riconosca che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale, decide nel merito, disponendo, ove necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del giudizio. Infatti la norma censurata non comporta alcuna «incongrua» privazione di un grado di giudizio di merito, in quanto la completa trattazione del merito è assicurata in grado di appello dalla rinnovazione del dibattimento, quando la sentenza di improcedibilità è intervenuta prima che si sia dato corso all'istruzione dibattimentale, ovvero in primo grado, quando la sentenza di improcedibilità è pronunciata in esito all'istruzione dibattimentale e alla discussione sul merito: sicché non risulta leso il diritto di difesa dell'imputato né sussiste la supposta disparità di trattamento tra imputati a seconda del momento in cui venga pronunciata la sentenza di improcedibilità. - Per una situazione analoga, ma riferita all'art. 522, quarto comma, del codice di procedura penale del 1930, v. citata sentenza n. 41/1965. - Sempre in tema di diritto di difesa e doppia istanza di giudizio, v. citata ordinanza n. 109/1971.