Articolo 178 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lett. c ), 179 e 604 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; nonché, «in aggiunta o in alternativa», degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui non consentono all'imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di avvalersi in modo pieno, in grado di appello, delle facoltà previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 del medesimo codice. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge n. 67 del 2014 che ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina del processo penale senza la presenza dell'imputato. Per effetto di tale provvedimento, tre delle cinque norme censurate (artt. 175, 603 e 604 cod. proc. pen.) sono state oggetto di rilevanti interventi modificativi ed è radicalmente mutato il panorama normativo di riferimento. Alla luce del citato ius superveniens compete, pertanto, al giudice a quo un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto precluderebbe alla difesa la possibilità di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti, da un lato, diversamente da quanto ritiene il rimettente, i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa di esercitare le più opportune iniziative defensionali prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio; dall'altro, le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano il giudizio immediato, rendono non evocabili i principî del pieno contraddittorio e della parità delle parti. - Sul diritto di difesa in relazione al giudizio immediato, v. citata ordinanza n. 203/2002. - Sui principî del "giusto processo", non evocabili in relazione alle forme introduttive del giudizio, v. citate sentenza n. 115/2001 e ordinanza n. 203/2002.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari, giacche' il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacita' del giudice alla cui carenza, in quanto attinente alla stessa titolarita' della funzione, il legislatore ha collegato la nullita' degli atti. Cio' non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi nel caso in cui in concreto la lesione delle garanzie costituzionali discenda direttamente dalla violazione delle regole, la quale tuttavia non puo' fondare una valutazione di illegittimita' costituzionale della norma, trattandosi di situazione patologica insuscettibile di apprezzamento nel giudizio di costituzionalita'. - Cfr., per l'affermazione che l'applicazione distorta delle norme non puo' essere apprezzata in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, sentenze nn. 175/1997 e 40/1998, ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista
La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Torino -in seguito alla sentenza con cui la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale, aveva annullato, giudicandolo abnorme, il precedente provvedimento con cui il pretore aveva dichiarato la nullita' della delega delle funzioni di polizia giudiziaria, da parte dello stesso Procuratore generale ad un ufficiale di polizia giudiziaria- nei confronti delle norme degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b) e 180 cod. proc. pen. concernenti, per un verso, la disciplina del controllo sulla costituzione delle parti, e, per un altro verso, il regime di invalidita' derivante dalla violazione delle norme regolanti detta costituzione, si basa su una errata interpretazione del 'decisum' della Suprema Corte. E' infatti senz'altro da escludere -contrariamente a quanto asserito dal giudice 'a quo'- che tale sentenza, -peraltro pronunciata in riferimento all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario- nella sua efficacia vincolante, gli imponesse di intendere le norme suddette nel senso che esse avrebbero precluso la verificabilita', da parte del giudice del dibattimento, della regolare costituzione del pubblico ministero di udienza. Le disposizioni denunciate, di conseguenza, risultano del tutto impropriamente coinvolte nel giudizio di legittimita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76, in relazione all'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b), e 180 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice rimettente, oltre a prospettare due opposte ipotesi interpretative delle vicende processuali sulle quali non opera una scelta lasciando incerta la rilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio principale, censura non tanto una interpretazione di diritto contenuta in una sentenza della Corte di Cassazione, per lui vincolante, ai sensi dell'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., quanto un ritenuto errore di fatto della Corte stessa nell'identificazione di un atto (richiesta di rinvio a giudizio invece di decreto di citazione a giudizio), attribuendo quindi alla Corte costituzionale un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. red.: E.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 145 del 1994.
La regola, per cui tra piu' interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione, e la ratio dell'art. 409 cod. proc. pen. inducono ad affermare che se tra i casi di nullita', ex art. 127, quinto comma, cod. proc. pen., per cui l'ordinanza di archiviazione emessa nell'udienza in camera di consiglio, e' ricorribile in cassazione anche da parte dell'offeso dal reato, rientra - come espressamente previsto dall'art. 409, sesto comma, - l'omesso o non tempestivo avviso allo stesso della data dell'udienza, a maggior ragione il ricorso per cassazione deve ritenersi proponibile contro il decreto di archiviazione - pur in mancanza di una analoga espressa disposizione - da parte dell'offeso dal reato al quale, nonostante la sua espressa domanda, non sia stato dato avviso della richiesta di archiviazione formulata dal P.M.. Cosi' interpretate, le norme oggetto di censura si sottraggono a tutti i vizi di legittimita' costituzionale denunciati dai giudici 'a quibus'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate rispettivamente in riferimento all'art. 24 Cost. e agli artt. 24, secondo comma, e 112 Cost., degli artt. 178, lett. c), c.p.p. e 409 stesso codice). - Riguardo alla preferenza da dare nel dubbio, alla interpretazione conforme a Costituzione, di recente: S. n. 559/1990.