Pronuncia 353/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 178, lettera c), e 409 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1. - ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Insolia Concetto, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2. - ordinanza emessa il 12 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Scarponi Giovanni Maria ed altri, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti con ordinanza del 22 novembre 1990; 2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 12 novembre 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

SENT. 353/91 A. PROCESSO PENALE - PARTE OFFESA - TUTELA - RAFFORZAMENTO NEL SISTEMA DEL NUOVO CODICE - INTERESSI PROTETTI.

Il diritto di difesa della parte offesa dal reato, gia' riconosciuto sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale del 1930, anche a prescindere dalla sua qualita' di eventuale parte civile, risulta, nel sistema del nuovo codice particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari. Cio' non soltanto "per il rapporto di complementarita' tra le garanzie per essa apprestate in detto stadio del processo e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale", da cui deriva una "partecipazione all'assunzione di prove" nell'ambito di tale fase, e che e' "funzionalmente" da considerare "come anticipazione di quanto ad essa spettera' una volta che la costituzione di parte civile sara' formalizzata", ma anche per "un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente" del ruolo ad essa attribuito. Tale rafforzamento e' costituito non soltanto in funzione della sua qualita' (non indispensabile) di titolare della pretesa di danno derivante dal reato, ma soprattutto in funzione della sua qualita' di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilita' di esercizio di plurimi diritti o facolta', che realizzano mediante forme di "adesione" all'attivita' del pubblico ministero ovvero di "controllo" su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n. 51 della legge delega. - V., in relazione alla tutela accordata nel vecchio codice, S. nn. 132/1968, 206/1971, 169/1990 e, nel nuovo, S. n. 559/1990.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 2
  • legge-Art. 2, comma 51

SENT. 353/91 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - MANCATO AVVISO ALLA PERSONA OFFESA CHE NE ABBIA FATTO RICHIESTA - FORME DI TUTELA - DENUNCIATA CARENZA PER LA MANCATA PREVISIONE, NEGLI ARTT. 178, LETT. C., E 409 COD. PROC. PEN., DEL POTERE DEL G.I.P. DI DICHIARARE NULLO IL DECRETO RELATIVO E, RISPETTIVAMENTE, DEL POTERE DELLO STESSO G.I.P. DI AUTORIZZARE IL P.M. ALLA RIAPERTURA DELLE INDAGINI - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE, DA PARTE DELL'ART. 178, LETT. C., DEL DIRITTO DI DIFESA E, DA PARTE DELL'ART. 409 COD. PROC. PEN., OLTRE CHE DI TALE DIRITTO, DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - FACOLTA' DELLA PARTE LESA, RICONOSCIUTA IN VIA INTERPRETATIVA, DI RICORRERE IN CASSAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

La regola, per cui tra piu' interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione, e la ratio dell'art. 409 cod. proc. pen. inducono ad affermare che se tra i casi di nullita', ex art. 127, quinto comma, cod. proc. pen., per cui l'ordinanza di archiviazione emessa nell'udienza in camera di consiglio, e' ricorribile in cassazione anche da parte dell'offeso dal reato, rientra - come espressamente previsto dall'art. 409, sesto comma, - l'omesso o non tempestivo avviso allo stesso della data dell'udienza, a maggior ragione il ricorso per cassazione deve ritenersi proponibile contro il decreto di archiviazione - pur in mancanza di una analoga espressa disposizione - da parte dell'offeso dal reato al quale, nonostante la sua espressa domanda, non sia stato dato avviso della richiesta di archiviazione formulata dal P.M.. Cosi' interpretate, le norme oggetto di censura si sottraggono a tutti i vizi di legittimita' costituzionale denunciati dai giudici 'a quibus'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate rispettivamente in riferimento all'art. 24 Cost. e agli artt. 24, secondo comma, e 112 Cost., degli artt. 178, lett. c), c.p.p. e 409 stesso codice). - Riguardo alla preferenza da dare nel dubbio, alla interpretazione conforme a Costituzione, di recente: S. n. 559/1990.

SENT. 353/91 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE - TUTELA DELLA PARTE OFFESA - RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - MANCANZA DI ESPRESSA PREVISIONE - POSSIBILE ESTRAPOLAZIONE DAL SISTEMA PROCESSUALE - COMPITO DELLA GIURISPRUDENZA - PRINCIPI GENERALI.

Sara' compito della giurisprudenza ricavare dal sistema processuale, nelle ipotesi sia di gravame avverso l'ordinanza di archiviazione emessa nell'udienza in camera di consiglio (espressamente previsto dall'art. 409, sesto comma, c.p.p.) sia di gravame - anch'esso da ritenersi ammissibile (v. massima B) - contro il decreto di archiviazione in caso di omesso avviso alla parte offesa (che ne abbia fatto espressa domanda) della richiesta del P.M. di archiviazione, un criterio a cui riferire il momento di decorrenza del termine per ricorrere, non ultimo dei quali quello della effettiva conoscenza del provvedimento: regola, questa, da ritenere di ordine generale nel sistema del nuovo codice tutte le volte in cui non si sia provveduto a notiziare il destinatario di un atto nei confronti del quale sia esperibile un qualche mezzo di gravame.