Articolo 455 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia notificata al difensore dell'imputato ?al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione?. Con ordinanze n. 256 e n. 127 del 2003 e n. 371 del 2002 sono state, infatti, dichiarate manifestamente infondate analoghe questioni sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali; né risultano profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dell'art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non non consente alla difesa di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti, la Corte costituzionale ha già rilevato, in precedenti pronunce, che alla persona sottoposta alle indagini è assicurata la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare, quindi, l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, aggiungendo, infine, che le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo rendono non evocabili i principi del pieno contraddittorio e della parità delle parti. - Per le pronunce, cui si fa riferimento, v. le ordinanze di manifesta infondatezza n. 127/2003 e n. 371/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente alla difesa di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti: a) il procedimento per l'instaurazione del giudizio immediato assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali e di interloquire per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, sicché non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa; b) neppure sussiste violazione del principio del giusto processo, poiché le particolari forme del giudizio immediato trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo. - Questione simile è stata dichiarata manifestamente infondata con la, citata, ordinanza n. 371/2002. - In tema di "giusto processo", v. con riferimento al giudizio abbreviato la, citata, sentenza n. 115/2001 e riguardo al giudizio immediato la, citata, ordinanza n. 203/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto precluderebbe alla difesa la possibilità di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti, da un lato, diversamente da quanto ritiene il rimettente, i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa di esercitare le più opportune iniziative defensionali prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio; dall'altro, le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano il giudizio immediato, rendono non evocabili i principî del pieno contraddittorio e della parità delle parti. - Sul diritto di difesa in relazione al giudizio immediato, v. citata ordinanza n. 203/2002. - Sui principî del "giusto processo", non evocabili in relazione alle forme introduttive del giudizio, v. citate sentenza n. 115/2001 e ordinanza n. 203/2002.