Articolo 180 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, poste in via subordinata, degli artt. 179 e 180 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.. E' condivisibile la premessa ermeneutica secondo la quale la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo nel caso in cui la notifica della citazione dell'imputato sia stata omessa, con la conseguenza che la notificazione irrituale, ma comunque atta a garantire la conoscenza dell'atto, ricade nel novero delle nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen.. Posto che nella specie la notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio è stata irrituale, la sua nullità avrebbe dovuto essere dedotta, ex art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Se tale nullità si fosse verificata nel giudizio, la relativa eccezione sollevata dinanzi alla Corte di assise di appello rimettente potrebbe dirsi tempestiva. Ma tale assunto, dato per presupposto dal giudice a quo , è tutto da dimostrare, poiché la notificazione del decreto che dispone il giudizio rappresenta un incombente anteriore e prodromico all'instaurazione del giudizio e la sua nullità deve essere eccepita nel giudizio di primo grado. Il risultato che la Corte rimettente vorrebbe conseguire sostituendo, in parte qua , la disciplina di cui all'art. 180 cod. proc. pen. con quella di cui all'art. 181, comma 3, dello stesso codice - declaratoria di inammissibilità per tardività dell'eccezione - appare già assicurato dall'art. 180 cod. proc. pen.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto precluderebbe alla difesa la possibilità di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti, da un lato, diversamente da quanto ritiene il rimettente, i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa di esercitare le più opportune iniziative defensionali prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio; dall'altro, le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano il giudizio immediato, rendono non evocabili i principî del pieno contraddittorio e della parità delle parti. - Sul diritto di difesa in relazione al giudizio immediato, v. citata ordinanza n. 203/2002. - Sui principî del "giusto processo", non evocabili in relazione alle forme introduttive del giudizio, v. citate sentenza n. 115/2001 e ordinanza n. 203/2002.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Torino -in seguito alla sentenza con cui la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale, aveva annullato, giudicandolo abnorme, il precedente provvedimento con cui il pretore aveva dichiarato la nullita' della delega delle funzioni di polizia giudiziaria, da parte dello stesso Procuratore generale ad un ufficiale di polizia giudiziaria- nei confronti delle norme degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b) e 180 cod. proc. pen. concernenti, per un verso, la disciplina del controllo sulla costituzione delle parti, e, per un altro verso, il regime di invalidita' derivante dalla violazione delle norme regolanti detta costituzione, si basa su una errata interpretazione del 'decisum' della Suprema Corte. E' infatti senz'altro da escludere -contrariamente a quanto asserito dal giudice 'a quo'- che tale sentenza, -peraltro pronunciata in riferimento all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario- nella sua efficacia vincolante, gli imponesse di intendere le norme suddette nel senso che esse avrebbero precluso la verificabilita', da parte del giudice del dibattimento, della regolare costituzione del pubblico ministero di udienza. Le disposizioni denunciate, di conseguenza, risultano del tutto impropriamente coinvolte nel giudizio di legittimita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76, in relazione all'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b), e 180 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice rimettente, oltre a prospettare due opposte ipotesi interpretative delle vicende processuali sulle quali non opera una scelta lasciando incerta la rilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio principale, censura non tanto una interpretazione di diritto contenuta in una sentenza della Corte di Cassazione, per lui vincolante, ai sensi dell'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., quanto un ritenuto errore di fatto della Corte stessa nell'identificazione di un atto (richiesta di rinvio a giudizio invece di decreto di citazione a giudizio), attribuendo quindi alla Corte costituzionale un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. red.: E.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 145 del 1994.