Articolo 484 - CODICE PROCEDURA PENALE

Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonche', nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies)).
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Massime della Corte Costituzionale

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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.