Articolo 105 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del codice di procedura penale e degli articoli 1 e 26 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui non consentono la prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato, qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati dall'autorità giudiziaria rifiutino, senza legittimo impedimento, di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486, comma 5, cod. proc. pen.. Successivamente alle ordinanze di rimessione è stata infatti pubblicata la legge 11 aprile 2000, n. 83, la quale ha introdotto nella legge 12 giugno 1990, n. 146, disposizioni volte a consentire l'applicabilità della disciplina ivi contenuta anche ai professionisti. M.R.
La legittimita' costituzionale dell'art. 105, primo comma, cod. proc. pen., e dell'art. 2, primo comma, n. 4), legge-delega n. 81 del 1987, secondo cui, abrogato l'art. 131 del codice previgente, per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio ha competenza esclusiva il Consiglio dell'ordine forense, non puo' essere contestata nel corso di un processo penale, come - nel caso - il giudizio 'a quo'. Sullo svolgimento ed esito di questo, infatti, una pronuncia di incostituzionalita' delle norme impugnate non potrebbe avere alcun effetto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 Cost., degli artt. 105 cod. proc. pen. e 2, primo comma, n. 4), legge 16 febbraio 1987, n. 81). red.: S.P.