Articolo 159 - CODICE PROCEDURA PENALE

((Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se» e le parole «le notificazioni)) non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorita' giudiziaria emette decreto di irreperibilita' con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che ((le notificazioni siano eseguite)) mediante consegna di copia al difensore.
Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal difensore.
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Massime della Corte Costituzionale

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